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Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva di -OMISSIS- pubblicato in data 10 giugno 2024 nonché di tutti gli atti antecedenti, incluse le valutazioni periodiche e quella finale del consiglio della classe IB e degli atti conseguenti e connessi nonché dell’attestazione della frequentazione delle lezioni e le attività didattiche per un periodo minore dei tre quarti dell’orario personale previsto per l’alunno.

Giustizia amministrativa202402124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione dello studente alla classe successiva, unitamente agli atti valutativi del consiglio di classe e all'attestazione relativa alla frequenza inferiore ai tre quarti dell'orario annuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il genitore ha impugnato la mancata ammissione del figlio alla classe successiva, pubblicata il 10 giugno 2024, nonché gli atti antecedenti, comprese le valutazioni periodiche e finali del consiglio della classe IB, gli atti conseguenti e connessi e l'attestazione della frequenza delle lezioni e delle attività didattiche per un periodo inferiore ai tre quarti dell'orario personale previsto. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha ritenuto necessario verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, acquisire dalla parte ricorrente un aggiornamento sulla situazione, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sulla necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, che deve dichiarare motivatamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla decisione nel merito; in caso affermativo, deve aggiornare la situazione relativa alla vicenda, segnalare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare, se ritenuto necessario, le ulteriori attività istruttorie. Il deposito deve avvenire nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha espressamente avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato quale manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che, sollecitata dal giudice, rimanga inerte.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione; il TAR ne prospetta l'applicazione anche in caso di mancato adempimento dell'incombente istruttorio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e a fornire l'aggiornamento della situazione processuale, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, indicando anche gli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti e le esigenze istruttorie residue.
  • L'inerzia della parte, successiva a un'esplicita richiesta giudiziale di confermare l'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Un'ordinanza istruttoria può essere utilizzata per verificare l'attualità dell'interesse a ricorrere prima della calendarizzazione o della decisione nel merito; il mancato adempimento dell'incombente deve essere accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze processuali previste dall'art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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