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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33679/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022. Nel dispositivo di tale ordinanza, infatti, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4411/18/2018 era stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia anziché alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel procedimento di correzione. Il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., come rimedio per la correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha riconosciuto che nel precedente provvedimento vi era effettivamente un errore materiale nel nominare il giudice di rinvio. Ha quindi accolto l'istanza di correzione e ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 7767/2022, la parola "Puglia" fosse sostituita con la parola "Lombardia". Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Indica, insieme all'art. 288 c.p.c., il procedimento di correzione degli errori materiali quale rimedio esperibile quando il provvedimento contenga un errore meramente materiale nel dispositivo.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato come norma che disciplina la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario.

  • Cass. n. 1127 del 2021

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass., sez. un., n. 9438 del 2002

    Richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a statuizione sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    Richiamata a sostegno dell'assenza di statuizione sulle spese nel procedimento di correzione.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    Richiamata a sostegno dell'assenza di statuizione sulle spese nel procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento contenga un mero errore materiale o di scritturazione nel dispositivo, il rimedio corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., senza necessità di rimettere in discussione la decisione nel suo contenuto sostanziale.
  • Se l'errore riguarda l'indicazione del giudice di rinvio o altra indicazione meramente formale e non incide sulla volontà decisoria, la Corte può disporre la semplice sostituzione del dato errato con quello corretto.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese.
  • La correzione dell'errore materiale deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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