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Ordinanza

Ordinanza n. 3273/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza T.A.R. Campania - Napoli, VIII Sezione n. 905/2015 del 05.02.2015 resa nel ricorso R.G. n. 1255/2014 al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 114, IV comma e per la nomina Commissario ad acta ex art. 114 lett. d).

Giustizia amministrativa202504024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli passata in giudicato, azionata per ottenere il pagamento di quanto dovuto e l’adozione delle misure di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Napoli n. 906/2015, resa nel ricorso R.G. n. 1255/2014 e passata in giudicato, chiedendo l’esecuzione dell’obbligo di pagamento, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 114, comma 4, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Comune, non costituito in giudizio, non ha fornito elementi sullo stato dell’esecuzione. In considerazione della risalenza del titolo azionato, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione istruttoria sui fatti di causa e su ogni elemento utile alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla nomina del commissario ad acta o sulle ulteriori misure richieste. Ha disposto che il Comune di Orta di Atella depositi una relazione istruttoria dettagliata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, precisando ogni elemento utile ai fini della decisione. Ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 17 settembre 2026 e disposto la comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4 e comma 4, lett. d)

    La società ha invocato i poteri del giudice dell’ottemperanza, compresa l’adozione delle misure conseguenti all’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta; il TAR non li ha ancora esercitati, riservando la decisione all’esito degli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale risalente, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione istruttoria dall’amministrazione, anche non costituita, per verificare lo stato dell’esecuzione e acquisire gli elementi necessari alla decisione sulle misure di attuazione.
  • La richiesta di nomina del commissario ad acta e di adozione delle misure previste dall’art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell’ottemperanza dopo l’acquisizione delle informazioni aggiornate sull’adempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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