Cassazione Penale, Ordinanza n. 33827/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Cremona, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa per più reati unificati dal vincolo della continuazione. Con un unico motivo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente espresso il proprio convincimento e non avrebbe assolto l'obbligo motivazionale in modo coerente ed esaustivo, limitandosi a formule di stile e senza dare conto delle valutazioni richieste dall'art. 444, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, fondato in modo generico sul vizio di motivazione, non rientrava tra quelli consentiti. Trattandosi di ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto il patteggiamento è stato celebrato davanti al G.u.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
il ricorrente ha invocato il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ma tale doglianza non è ammessa nei limiti propri dell'impugnazione contro il patteggiamento dopo la riforma del 2017.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma
per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento proposti dopo la riforma del 2017, la trattazione avviene de plano.
ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nella causazione dell'inammissibilità, di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis
ha previsto la trattazione de plano dei ricorsi proposti contro sentenze di patteggiamento nei casi disciplinati dalla nuova norma.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
- Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non è deducibile, in via generale, avverso la sentenza di patteggiamento se non nei limiti in cui la censura si riconduca ai motivi tipizzati dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la mera deduzione astratta del vizio senza un effettivo confronto con il contenuto della decisione non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- Dopo la riforma del 2017, i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento sono soggetti a trattazione de plano secondo la disciplina processuale speciale introdotta per tale impugnazione.
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