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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02879/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata per furto aggravato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità, deducendo un vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la decisione di merito si fondasse su argomentazioni di fatto e di diritto inconsistenti e comunque inidonee a sostenere l'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e aspecifica, perché non misurata con le effettive ragioni della sentenza impugnata e priva di un confronto puntuale con la motivazione ritenuta satisfattiva e corretta dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitasse a una critica generica, senza indicare la correlazione tra le argomentazioni della decisione di merito e quelle dell'atto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, qualificando l'inammissibilità come riconducibile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il vizio di motivazione dedotto con ricorso per cassazione; la Corte però ne rileva la formulazione generica e aspecifica, quindi non idonea a superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'inammissibilità è ricondotta a colpa del ricorrente.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 533 c.p.p.

    al di là di ogni ragionevole dubbio

    Il ricorrente invoca il parametro probatorio dell'affermazione di responsabilità, ma la censura viene ritenuta non specificamente confrontata con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e non indica specificamente quali passaggi logici o giuridici sarebbero errati.
  • La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una critica meramente assertiva o astratta; è necessario dimostrare l'effettiva incongruenza della motivazione rispetto alle ragioni poste a base della sentenza.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'impugnazione deve contenere una correlazione effettiva tra le argomentazioni della sentenza censurata e i rilievi difensivi, altrimenti incorre nel vizio di aspecificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile al ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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