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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35345/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 gennaio 2026 della Corte d'appello di Genova, che aveva parzialmente riformato, limitatamente alla pena, la condanna di primo grado per furto pluriaggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con l'unico motivo ha contestato la sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi in materia di recidiva: la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui sono stati commessi, ma deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la condotta pregressa riveli una persistente inclinazione a delinquere e abbia operato come fattore criminogeno del nuovo reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    L'unico motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

    La contestazione della sussistenza della recidiva, nei termini prospettati nel caso, è stata giudicata non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

    Ai fini della valutazione della recidiva, il giudice deve considerare concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il collegamento tra il nuovo reato e le precedenti condanne, verificando se la condotta criminosa pregressa esprima una persistente inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del fatto. Non sono sufficienti, da soli, la gravità dei fatti e il periodo temporale della loro commissione.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva non può basarsi soltanto sulla gravità dei reati e sulla distanza temporale o sul periodo in cui sono stati commessi; richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • La rilevanza della condotta criminosa pregressa ai fini della recidiva va apprezzata verificando se essa riveli una perdurante inclinazione al delitto e abbia agito da fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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