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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01088/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli (01/10/2024) che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973 (detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati esteri), per il possesso nel 2018 di 6,8 kg di tabacco lavorato estero. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della conversione della pena ai sensi dell'art. 53 e ss. della L. n. 689/1981: sosteneva che la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando soltanto i precedenti penali specifici, che però costituiscono il presupposto del reato contestato, e denunciava carenza e illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che la riforma del 2024 (d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141) abbia depenalizzato la detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 kg, prevedendola come illecito amministrativo (art. 84, comma 2) salvo le aggravanti dell'art. 85. Ne consegue la sopravvenuta irrilevanza penale (abolitio criminis) della condotta contestata commessa nel 2018 (6,8 kg < 15 kg). La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 296, comma 2

    Norma originariamente contestata: puniva il contrabbando e la detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati esteri; la Corte rileva che è stata resa irrilevante dalla successiva riforma legislativa.

  • legge n. 689 del 1981, art. 53 e ss.

    Norme relative alla conversione della pena/ché non sono state ritenute applicabili dalla Corte territoriale in sede di merito; il ricorrente aveva chiesto la conversione ai sensi di tali disposizioni.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 84, comma 2

    La Corte interpreta questa disposizione come prevedente che la detenzione, introduzione, vendita o circolazione di tabacco lavorato estero fino a 15 kg costituisca illecito amministrativo e non più reato penale.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 85

    Prevede le aggravanti che, se ricorrenti, mantengono la rilevanza penale della condotta; la Corte sottolinea che solo in presenza di tali aggravanti la fattispecie può restare penale.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 89

    Disciplina la recidiva in materia di contrabbando; la Corte osserva che la recidiva operativa dopo la riforma presuppone l'esistenza di altro delitto di contrabbando punito penalmente (e non mera sanzione amministrativa), per cui i fatti sotto 15 kg non alimentano la recidiva penale.

  • Principio di successione delle leggi nel tempo e abolitio criminis (principio di retroattività della legge più favorevole)

    La Corte applica il principio secondo cui la legge più favorevole che depenalizza una condotta opera retroattivamente fino ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, determinando l'annullamento senza rinvio quando il fatto non è più previsto come reato.

Massime di principio

  • Quando interviene una riforma che requalifica o depenalizza una condotta, il giudice deve verificare la successione delle leggi nel tempo: se la nuova norma è più favorevole, si applica anche ai fatti anteriori (abolitio criminis).
  • La conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981 non è applicabile se la condotta è stata nel frattempo depenalizzata: non ha senso valutare la conversione di una pena per un fatto che non è più reato.
  • La recidiva in materia di contrabbando va valutata alla luce della nuova disciplina: i fatti che la legge riconduce a illecito amministrativo (es. quantità fino a 15 kg) non possono essere usati per fondare una recidiva penale.
  • Se la riforma mantiene eccezioni/ aggravanti che preservano la rilevanza penale, il giudice deve accertare se tali circostanze ricorrano; in loro assenza, opera l'abrogazione della rilevanza penale e l'annullamento senza rinvio.
  • In casi analoghi, l'interessato può ottenere l'annullamento della sentenza penale tramite ricorso per cassazione quando emerga che, alla data di entrata in vigore della nuova norma favorevole, la condotta fosse ormai depenalizzata.

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