Cassazione Penale, Ordinanza n. 03205/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevando che il termine per impugnare era già decorso al momento del deposito del ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché la Corte rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello, pronunciata in camera di consiglio non partecipata ex art. 23-bis d.l. 137/2020, era stata depositata il 29 giugno 2023 e il termine per ricorrere, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., non poteva essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché il giudizio non rientrava nel regime del 'giudicato in assenza'. Tenendo conto della sospensione feriale, il termine era spirato il 6 ottobre 2023, mentre il ricorso era stato presentato solo il 6 novembre 2023. La successiva notificazione della sentenza al difensore via PEC l'11 ottobre 2023 è ritenuta irrilevante, perché non prevista dal rito applicabile ratione temporis, che prevedeva soltanto la comunicazione del dispositivo già avvenuta il 5 maggio 2023.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
indicato come norma incriminatrice della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione.
consente la trattazione del giudizio di appello in camera di consiglio senza intervento delle parti nel regime emergenziale applicabile al caso.
stabilisce il termine entro cui deve essere depositata la motivazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
fissa in quarantacinque giorni il termine per proporre impugnazione dalla data di deposito della motivazione.
non si applica quando l'appello è trattato in camera di consiglio non partecipata e non vi sia stata tempestiva istanza di partecipazione, poiché l'imputato non può considerarsi giudicato in assenza.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine di legge.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
impone, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
prevedeva la comunicazione del dispositivo, non la notificazione della sentenza; perciò la PEC successiva non incide sul termine per impugnare.
richiamato implicitamente in relazione alla comunicazione del dispositivo nei riti camerali, come disciplina del momento di conoscenza della decisione.
Massime di principio
- Quando l'appello è definito in camera di consiglio non partecipata secondo il rito emergenziale, l'imputato che non abbia chiesto tempestivamente di partecipare non è equiparabile al soggetto giudicato in assenza, con conseguente inapplicabilità dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della motivazione nei casi previsti dalla legge e la successiva notificazione informale della sentenza al difensore non può riaprire o prorogare un termine perentorio già spirato, se tale notificazione non è prevista dal rito applicabile.
- L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e la Corte di cassazione può dichiararla de plano; all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano ragioni per escludere la colpa.
- La verifica della tempestività del ricorso costituisce un presupposto preliminare e assorbente, idoneo a precludere qualsiasi esame del merito della condanna confermata in appello.
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