Cassazione Penale, Sentenza n. 29457/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo: (1) violazione di legge in relazione all'art. 217, comma 1, n. 3, legge fall., sostenendo che le operazioni poste in essere (predisposizione di un piano di crisi nel 2014 e proposta di transazione fiscale nel 2015) non potevano essere qualificate come "operazioni di grave imprudenza" poiché avevano elevate probabilità di successo e miravano a salvaguardare l'azienda; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà, perché la Corte avrebbe riconosciuto che le operazioni erano state compiute nell'interesse dell'impresa e per preservare i posti di lavoro, ma al contempo le avrebbe qualificate come contrarie alle regole della buona amministrazione e sintomatiche di dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente riqualificato la fattispecie da bancarotta fraudolenta da operazioni dolose a bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, legge fall. La motivazione rileva che, nonostante i tentativi di risanamento fossero stati esperiti in anni precedenti, quegli interventi erano risultati insufficienti e, soprattutto, l'imputato, pur essendo consapevole dell'insuccesso e della situazione debitoria insostenibile, non adottò strategie efficaci (es. modifica degli accordi con SOA o cessazione dell'attività) ma continuò l'attività per mantenere livelli occupazionali, scelta ritenuta azzardata e caratterizzata da grave imprudenza. La Cassazione ha affermato che agire nell'interesse dell'impresa non esclude la configurabilità della bancarotta semplice quando le operazioni sono gravemente imprudenti e finalizzate a ritardare il fallimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 3, legge fallimentare
art. 217, comma 1, n. 3, legge fall.
Le "operazioni di grave imprudenza" sono quelle con alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e finalisticamente orientate a ritardare il fallimento; la presenza del carattere doloso va accertata in relazione alla finalizzazione a ritardare il dissesto
art. 216, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)
La bancarotta fraudolenta si distingue per la presenza di condotte distrattive o dolose con interesse proprio o di terzi e con volontà di pregiudicare l'impresa/creditori; diversamente, nella bancarotta semplice l'agente agisce (pur imprudentemente) nell'interesse dell'impresa
art. 6, legge n. 142 del 2001
Riferimento alla possibilità di predisporre un piano di risanamento; nel caso in esame i piani ex art. 6 sono stati adottati ma si sono rivelati insufficienti a superare la crisi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di sintesi nell'esposizione del ricorso e della censura, cui il Supremo Collegio si attiene nel ridurre i motivi nei limiti procedurali
Massime di principio
- La decisione di proseguire l'attività per tutelare l'occupazione non esclude responsabilità penale se tale scelta è caratterizzata da grave imprudenza e prive di concrete prospettive di risanamento
- Operazioni o comportamenti finalizzati implicitamente o esplicitamente a "ritardare" il fallimento, quando privi di serie probabilità di successo e con alto rischio, possono integrare il reato di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3
- L'elemento soggettivo si riscontra nella consapevolezza dello stato di dissesto e nella volontà di proseguire l'attività nonostante l'assenza di prospettive realistiche di risanamento; tale consapevolezza può costituire prova del dolo finale anche se le azioni sono poste nell'interesse dell'impresa
- La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende dalla direzione dell'interesse: se l'operatore agisce (pur imprudentemente) nell'interesse dell'impresa si è nell'ambito della bancarotta semplice; se agisce per interesse proprio o di terzi con atti distrattivi o dolosi si configura la bancarotta fraudolenta
- In situazioni analoghe è prudente documentare con atti e decisioni motivate i tentativi concreti di risanamento, le valutazioni economiche e le alternative considerate (es. ristrutturazione, cessazione attività, rinegoziazione contratti), per dimostrare l'assenza di grave imprudenza o la ragionevolezza delle scelte
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