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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29457/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo: (1) violazione di legge in relazione all'art. 217, comma 1, n. 3, legge fall., sostenendo che le operazioni poste in essere (predisposizione di un piano di crisi nel 2014 e proposta di transazione fiscale nel 2015) non potevano essere qualificate come "operazioni di grave imprudenza" poiché avevano elevate probabilità di successo e miravano a salvaguardare l'azienda; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà, perché la Corte avrebbe riconosciuto che le operazioni erano state compiute nell'interesse dell'impresa e per preservare i posti di lavoro, ma al contempo le avrebbe qualificate come contrarie alle regole della buona amministrazione e sintomatiche di dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente riqualificato la fattispecie da bancarotta fraudolenta da operazioni dolose a bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, legge fall. La motivazione rileva che, nonostante i tentativi di risanamento fossero stati esperiti in anni precedenti, quegli interventi erano risultati insufficienti e, soprattutto, l'imputato, pur essendo consapevole dell'insuccesso e della situazione debitoria insostenibile, non adottò strategie efficaci (es. modifica degli accordi con SOA o cessazione dell'attività) ma continuò l'attività per mantenere livelli occupazionali, scelta ritenuta azzardata e caratterizzata da grave imprudenza. La Cassazione ha affermato che agire nell'interesse dell'impresa non esclude la configurabilità della bancarotta semplice quando le operazioni sono gravemente imprudenti e finalizzate a ritardare il fallimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 3, legge fallimentare

    art. 217, comma 1, n. 3, legge fall.

    Le "operazioni di grave imprudenza" sono quelle con alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e finalisticamente orientate a ritardare il fallimento; la presenza del carattere doloso va accertata in relazione alla finalizzazione a ritardare il dissesto

  • art. 216, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)

    La bancarotta fraudolenta si distingue per la presenza di condotte distrattive o dolose con interesse proprio o di terzi e con volontà di pregiudicare l'impresa/creditori; diversamente, nella bancarotta semplice l'agente agisce (pur imprudentemente) nell'interesse dell'impresa

  • art. 6, legge n. 142/2001

    art. 6, legge n. 142 del 2001

    Riferimento alla possibilità di predisporre un piano di risanamento; nel caso in esame i piani ex art. 6 sono stati adottati ma si sono rivelati insufficienti a superare la crisi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di sintesi nell'esposizione del ricorso e della censura, cui il Supremo Collegio si attiene nel ridurre i motivi nei limiti procedurali

Massime di principio

  • La decisione di proseguire l'attività per tutelare l'occupazione non esclude responsabilità penale se tale scelta è caratterizzata da grave imprudenza e prive di concrete prospettive di risanamento
  • Operazioni o comportamenti finalizzati implicitamente o esplicitamente a "ritardare" il fallimento, quando privi di serie probabilità di successo e con alto rischio, possono integrare il reato di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3
  • L'elemento soggettivo si riscontra nella consapevolezza dello stato di dissesto e nella volontà di proseguire l'attività nonostante l'assenza di prospettive realistiche di risanamento; tale consapevolezza può costituire prova del dolo finale anche se le azioni sono poste nell'interesse dell'impresa
  • La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende dalla direzione dell'interesse: se l'operatore agisce (pur imprudentemente) nell'interesse dell'impresa si è nell'ambito della bancarotta semplice; se agisce per interesse proprio o di terzi con atti distrattivi o dolosi si configura la bancarotta fraudolenta
  • In situazioni analoghe è prudente documentare con atti e decisioni motivate i tentativi concreti di risanamento, le valutazioni economiche e le alternative considerate (es. ristrutturazione, cessazione attività, rinegoziazione contratti), per dimostrare l'assenza di grave imprudenza o la ragionevolezza delle scelte

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