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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18622/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto per ottenere la detrazione (fungibilità ex art. 657 c.p.p.) di un periodo di arresti domiciliari già scontati in relazione a diversa vicenda non ancora definitiva. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il periodo non fosse detraibile perché, durante quel periodo, il ricorrente era stato ammesso a svolgere lavori di pubblica utilità (pena sostitutiva) e quindi sarebbe intervenuta incompatibilità tra la misura degli arresti domiciliari e lo svolgimento della pena sostitutiva; il ricorrente contestava invece la sussistenza di tale incompatibilità, rilevando che il giudice cautelare aveva autorizzato l'allontanamento dal domicilio proprio per eseguire i lavori di pubblica utilità.

La decisione

Il giudice (Corte) ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il periodo di arresti domiciliari sia stato effettivamente eseguito anche quando il giudice procedente aveva autorizzato l'allontanamento per svolgere lavori di pubblica utilità, e che tale periodo possa essere utilizzato ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. Il richiamo all'art. 300, comma 4-bis, c.p.p. è stato considerato inapplicabile perché quella norma regola i rapporti tra misure cautelari e sentenze riferite allo stesso fatto, non a fatti diversi.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    Consente la fungibilità dei periodi di custodia cautelare con pena detentiva per fatti anteriori, purché il periodo sia effettivamente sofferto e rientri nei limiti normativi; nel caso di specie è stata ritenuta applicabile anche se durante il periodo l'imputato era autorizzato ad allontanarsi per eseguire lavori di pubblica utilità

  • art. 300 c.p.p., comma 4-bis

    Disciplina la cessazione delle misure cautelari (custodia in carcere e arresti domiciliari) in caso di condanna con pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità o pena pecuniaria) in relazione allo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che questa norma non sia applicabile a casi di concorso tra una pena sostitutiva riferita a un fatto diverso e una misura cautelare riferita ad altro fatto

  • art. 666 c.p.p., comma 5

    Consente al giudice dell'esecuzione di svolgere accertamenti necessari; la Corte ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame e per eventuali accertamenti ex questo articolo

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (riferimento ai lavori di pubblica utilità)

    Norma di riferimento per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; il caso ha riguardato l'esecuzione di tale pena in costanza di misura cautelare, autorizzata dal giudice procedente

Massime di principio

  • Un periodo di arresti domiciliari è utilizzabile ai fini della fungibilità ex art. 657 c.p.p. se è stato effettivamente sofferto, anche se durante quel periodo il giudice cautelare ha autorizzato temporanei allontanamenti per eseguire lavori di pubblica utilità.
  • L'autorizzazione del giudice procedente a lasciare il domicilio per eseguire una pena sostitutiva non impedisce, di per sé, che il periodo di arresti domiciliari sia computato ai fini della detrazione/fungibilità verso altra pena detentiva.
  • L'art. 300, comma 4-bis, c.p.p. disciplina i rapporti tra misura cautelare e sentenza per lo stesso fatto e non può essere esteso a fatti diversi: non può quindi essere usata per escludere la fungibilità quando la pena sostitutiva si riferisce a una vicenda distinta.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice procedente nel valutare la compatibilità della misura cautelare con specifiche autorizzazioni già concesse; può però svolgere accertamenti supplementari ex art. 666 c.p.p. se necessario.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sempre (i) che il periodo di cautela sia stato effettivamente scontato, (ii) che rientri nei limiti previsti per la fungibilità, e (iii) se l'autorizzazione all'allontanamento sia stata espressa dal giudice competente; in caso di dubbi il ricorso al giudice dell'esecuzione per accertamenti è la strada corretta.

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