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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26804/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di estradizione verso gli USA per traffico di stupefacenti con quattro motivi: 1) violazione dell'art. II del Trattato italo‑statunitense (sosteneva che la pena minima prevista di 1 anno non superi la soglia richiesta dal Trattato); 2) difetto di giurisdizione degli USA (asserito perché la condotta sarebbe stata commessa interamente in Messico da soggetto straniero); 3) omessa verifica della gravità indiziaria (contestando che la documentazione non fosse sufficiente ai sensi del Trattato e dell'art.705 c.p.p.); 4) rischio di trattamenti inumani o degradanti negli USA (richiamando report giornalistici su isolamento e sovraffollamento).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto: 1) che il requisito riferito alla pena «superiore a un anno» va valutato sulla pena edittale massima prevista per il reato (qui l'ergastolo), non sulla pena minima; 2) che la giurisdizione degli USA sussisteva in quanto il reato è stato commesso in concorso con una persona presente negli Stati Uniti, per cui almeno una parte della condotta è riconducibile allo Stato richiedente; 3) che la documentazione e la ricostruzione fatta dalla Corte di appello dimostravano gravità indiziaria sufficiente (la relazione sommaria e gli elementi emersi dalle intercettazioni e riscontri erano adeguati); 4) che le generiche segnalazioni sulle condizioni carcerarie non dimostravano un rischio concreto e specifico di trattamenti inumani nei confronti del ricorrente. Conseguentemente è stata confermata la condizione per disporre l'estradizione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 maggio 1984, n. 225 (ratifica Trattato di estradizione Italia-USA), Art. II

    Il requisito che il reato sia "punibile ... con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno" deve essere valutato con riferimento alla pena edittale massima prevista dalla legge dello Stato, non alla pena minima effettivamente irrogabile.

  • Trattato di estradizione Italia-USA, Art. III

    Prevede che, se il reato è commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione se la sua legge prevede la punibilità di tale reato o se la persona è cittadino della Parte richiedente; la Corte ha ritenuto superabile il motivo perché parte della condotta è avvenuta nello Stato richiedente.

  • Trattato di estradizione Italia-USA, Art. X (art.10)

    Richiede che la Parte richiedente invii una relazione sommaria dei fatti e delle prove che dia una base ragionevole per ritenere che la persona abbia commesso il reato; tale "base ragionevole" è considerata equivalente alla nozione di gravità indiziaria prevista dall'art.705 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 698, comma 1

    Impegna l'autorità giudiziaria a verificare, nell'ambito dei procedimenti estradizionali, l'esistenza di condizioni ostative quali il rischio di violazione dei diritti fondamentali; la Corte ha richiesto elementi concreti e specifici per escludere l'estradizione per tali motivi.

  • Codice di procedura penale, art. 705, comma 2, lett. a)

    Attiene alla verifica della giurisdizione e della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dallo Stato richiedente e la ricostruzione dei fatti soddisfano il requisito della gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 705, comma 2, lett. c)

    Riguarda l'accertamento delle condizioni che impediscono la consegna (es. rischio di trattamenti inumani); la Corte ha ritenuto che allegazioni generiche e fonti non specifiche non provano un rischio concreto per l'estradando.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. f) (attuazione mandato di arresto europeo)

    Citata per analogia: ai fini della valutazione delle informazioni sulla pena rileva la pena edittale massima, principio applicato anche nella valutazione dell'estradizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.2922 del 17/11/1989, Grandia; Sez.6, n.30006 del 26/10/2020, Donati; Sez.6, n.45364 dell'1/12/2011, Piatek)

    Precedenti utilizzati per sostenere il principio che il riferimento per la soglia di pena è la pena edittale massima e per confermare l'orientamento relativo alla completezza delle informazioni richieste per la consegna.

Massime di principio

  • La soglia di pena prevista dai trattati di estradizione (es. "superiore a un anno") va valutata rispetto alla pena edittale massima prevista per il reato, non alla pena minima eventualmente irrogabile.
  • La giurisdizione dello Stato richiedente è soddisfatta se dalla ricostruzione emerge che almeno una parte della condotta è riconducibile al territorio dello Stato richiedente (ad esempio per concorso con soggetti operanti nello Stato richiedente).
  • La documentazione inviata dallo Stato richiedente deve fornire una "base ragionevole" di colpevolezza equivalente alla gravità indiziaria; la Corte valuterà la concretezza degli elementi (fatti, intercettazioni, riscontri) più che la mera formula procedurale.
  • Per rifiutare l'estradizione per rischio di trattamenti inumani o degradanti sono richieste prove specifiche e concrete riferite al singolo estradando (non bastano report generici o fonti giornalistiche che descrivono criticità generali del sistema carcerario).
  • Segnalazioni riguardanti categorie diverse (es. trattamento di immigrati clandestini) non si sovrappongono automaticamente al profilo di rischio dell'estradando inserito nel normale circuito penitenziario: è necessaria una concreta dimostrazione del rischio personale.
  • Il giudice nazionale ha l'obbligo di verificare gli aspetti di giurisdizione, gravità indiziaria e rispetto dei diritti fondamentali ma tende a deferire alle motivazioni della Corte di merito quando queste risultano adeguatamente motivate e fondate su elementi documentali.

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