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Ordinanza

Ordinanza n. 1115/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 3503 del 19/11/2025 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO REGISTRO UFFICIALE.U.0003503 del 19/11/2025, con la quale il M.I.M. comunica all'odierna ricorrente che "le istanze di riconoscimento del titolo rilasciato dall'Università Cristiana “Dimitrie Cantemir” di Bucarest (Romania) Nivel I n. 4714/25.07.2018 e Nivel II 3852/02.07.2018, presentate dalla Dott.ssa Roberta BOMBONATI, nata il 10 aprile 1963 a Cisterna di Latina (LT), acquisite dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 4294 del 12/03/2020 e n. 5359 del 02/04/2020 sono rigettate "; - Della comunicazione di esclusione dalle G.P.S. I Fascia per le c.d.c. AM01 - Disegno e Storia dell'Arte nell'Istruzione Secondaria di I Grado - e A054 - Storia dell'Arte nell'Istruzione Secondaria di II Grado - n. 882 del 11/12/2025 trasmessa a mezzo mail dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina con nota m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO REGISTRO DECRETI.U.0000882 del 11/12/2025, con la quale L'Ambito Territoriale di Latina comunica all'odierna ricorrente che "l'esclusione dalla I Fascia G.P.S. per le c.d.c. AM01 - A054 nonché l'annullamento dell'incarico a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 assegnato con decreto prot. n. 556 del 30.08.2025 sulla c.d.c. AM01 - Disegno e Storia dell'Arte nell'Istruzione Secondaria di I Grado - presso LTMM934011 - Ambrogio Massari su spezzone orario di n. 8 ore per il quale il servizio prestato è valido ai soli fini economici e non giuridici, e che i Dirigenti Scolastici sono delegati alla risoluzione di eventuali altri contratti stipulati con la sig.ra BOMBONATI Roberta per completamento cattedra oraria da Graduatoria di Istituto per le classi di concorso oggetto di esclusione di cui all'art. 1. L'eventuale servizio prestato dovrà considerarsi svolto ai soli fini economici e non giuridici."; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi i pareri endoprocedimentali richiamati dal MIM, gli atti di verifica titoli e gli atti di risoluzione contrattuale adottati dai Dirigenti scolastici dell'IC Chiominto di Cori per n. 8 ore settimanali di lezione presso AMBROGIO MASSARI e del Liceo Artistico (LTSL02000C); Per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli abilitanti conseguiti in Romania per l'insegnamento della disciplina STORIA DELL'ARTE nella scuola Secondaria di II Grado, classe di Concorso A054, e della disciplina ARTE E IMMAGINE nella Scuola Secondaria di I Grado, classe di concorso AM01, nonché della reintegrazione in servizio presso gli Istituti IC Chiominto di Cori per n. 8 ore settimanali di lezione presso AMBROGIO MASSARI e del Liceo Artistico (LTSL02000C) in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202600912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di titoli di formazione professionale conseguiti in Romania, esclusione dalla I fascia delle GPS per le classi di concorso AM01 e A054 e revoca dell'incarico di insegnamento a tempo determinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento dei titoli conseguiti presso un'università rumena, relativi all'insegnamento della storia dell'arte e dell'arte e immagine nelle classi di concorso A054 e AM01. Ha inoltre impugnato l'esclusione dalla I fascia delle GPS, l'annullamento dell'incarico a tempo determinato già assegnato e gli eventuali atti di risoluzione dei contratti di insegnamento, chiedendo la reintegrazione in servizio. Nella fase cautelare ha dedotto vizi di legittimità degli atti impugnati, senza che il testo dell'ordinanza ne specifichi analiticamente le singole censure. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, con possibile conseguente inammissibilità dell'impugnazione dell'esclusione dalle GPS. Ha inoltre ravvisato una possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di reintegrazione nel contratto di insegnamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il diniego di riconoscimento del titolo estero, considerata l'articolata motivazione dell'atto e le argomentazioni dell'amministrazione contenute nella relazione, non apparisse, all'esito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, inficiato dai vizi dedotti. Ha inoltre evidenziato due ulteriori profili potenzialmente ostativi alla concessione della tutela: la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rispetto all'impugnazione dell'esclusione dalle GPS e la possibile carenza di giurisdizione amministrativa sulla richiesta di reintegrazione nel rapporto contrattuale di insegnamento. Non è stata quindi concessa alcuna sospensione degli atti né la reintegrazione in servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; applicando il relativo standard di delibazione sommaria, il TAR ha escluso la sussistenza di un fumus boni iuris sufficiente e ha respinto la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, un diniego amministrativo di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero non presenta un fumus boni iuris sufficiente quando, alla sommaria delibazione propria dell'art. 55 c.p.a., risulti assistito da una motivazione articolata e sostenuto da una relazione dell'amministrazione che controdeduce alle censure del ricorrente.
  • La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione relativa all'esclusione da una graduatoria, impedendo la concessione della tutela cautelare su tale capo.
  • La domanda di reintegrazione in un contratto di insegnamento può essere esposta, in sede cautelare, a una questione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, qualora riguardi direttamente il rapporto contrattuale e non l'esercizio di un potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPersonale scolasticoTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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