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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2894 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione con cui erano state recuperate le imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto di un immobile effettuato usufruendo dei benefici "prima casa". Al momento dell'acquisto V.E. non era residente nel Comune di Albisola Superiore, dove si trovava l'immobile; la residenza era stata ottenuta soltanto nell'aprile 1994. L'Agenzia ha sostenuto che, secondo la disciplina originaria applicabile ratione temporis, la residenza nel Comune dell'immobile doveva sussistere già alla data dell'acquisto e che non era possibile concedere al contribuente un termine successivo di tre anni né applicare retroattivamente la normativa più favorevole del 1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la disciplina vigente al momento dell'acquisto richiedeva la residenza dell'acquirente nel Comune in cui era situato l'immobile già alla data della stipula. La successiva L. n. 549 del 1995, che consentiva di trasferire la residenza entro un anno dall'acquisto, non aveva natura interpretativa né effetto retroattivo e quindi non era applicabile all'atto precedente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella versione originaria

    "l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente"

    Nella versione applicabile al momento dell'acquisto, la norma richiedeva che la residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile sussistesse già alla data della stipula. Il successivo trasferimento della residenza non era sufficiente a conservare l'agevolazione.

  • D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, lettera b, convertito dalla L. n. 243 del 1993

    Ha introdotto la disciplina originaria della nota II-bis applicabile alla controversia, fondata sulla necessaria coincidenza tra Comune di residenza dell'acquirente e Comune di ubicazione dell'immobile al momento dell'acquisto.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131

    La disposizione successiva ha previsto una disciplina più favorevole, non richiedendo la residenza nel Comune al momento dell'acquisto, ma consentendo al contribuente di dichiarare l'intenzione di destinare l'immobile ad abitazione propria e di trasferirvi la residenza entro un anno. La Corte ha escluso sia la natura interpretativa sia l'efficacia retroattiva della norma.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di legge che disciplinavano i requisiti dell'agevolazione prima casa.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni fiscali immobiliari occorre individuare la disciplina vigente alla data dell'atto: i requisiti devono essere valutati secondo quella normativa, salvo espressa previsione di retroattività.
  • Quando la norma applicabile richiede la residenza nel Comune dell'immobile al momento dell'acquisto, il successivo trasferimento della residenza non sana automaticamente la mancanza del requisito.
  • Una normativa successiva più favorevole non è di per sé retroattiva e non può essere applicata agli acquisti anteriori se non ha natura interpretativa o se il legislatore non ne prevede espressamente l'efficacia retroattiva.
  • I termini previsti dalla disciplina successiva, come quello di un anno per trasferire la residenza, non possono essere utilizzati per giustificare acquisti effettuati quando era ancora vigente una disciplina più rigorosa.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare la data dell'atto, la versione normativa allora vigente e la situazione anagrafica effettiva risultante alla data dell'acquisto.

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