Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20607/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo all’anno d’imposta 1996, originariamente impugnato dai contribuenti e definito con precedente cassazione con rinvio. Riassunto il giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, la causa fu decisa in senso sfavorevole ai contribuenti. Gli eredi dei contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 383 e 158 c.p.c. per lesione dei principi di alterità, imparzialità, terzietà e corretta costituzione del giudice, deducendo che nel collegio del giudizio di rinvio era presente un magistrato che aveva già partecipato al collegio che aveva pronunciato la sentenza poi cassata; con il secondo hanno prospettato la medesima questione come nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 158 c.p.c. e quindi come error in procedendo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., la statuizione di alterità del giudice rispetto ai magistrati persona fisica che hanno pronunciato la sentenza cassata è violata quando il giudizio di rinvio si svolga davanti allo stesso magistrato, o davanti a un collegio in cui anche solo uno dei componenti abbia partecipato alla decisione cassata; in tal caso si determina una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza necessità di ricusazione. Poiché i fatti dedotti risultavano documentati e non contestati, la sentenza impugnata è stata cassata, è stata dichiarata la nullità del giudizio di rinvio e la causa è stata rinviata alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come base del primo motivo per dedurre la violazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è richiamato come base del secondo motivo per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 383 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve essere diverso dai magistrati persona fisica che hanno pronunciato la decisione cassata; la sua violazione rileva come nullità della costituzione del giudice

  • art. 158 c.p.c.

    la partecipazione al giudizio di rinvio di un magistrato già componente del collegio che ha emesso la sentenza cassata determina nullità per difetto di corretta costituzione del giudice

  • art. 52 c.p.c.

    la Corte precisa che, in questa ipotesi, non occorre ricusazione perché l’alterità è già stata definita dalla sentenza di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione ex art. 383 c.p.c., l’ufficio giudiziario individuato dalla sentenza cassatoria può essere lo stesso che ha pronunciato la decisione annullata, ma il giudice persona fisica deve essere diverso da quello che ha partecipato alla precedente decisione.
  • Se il giudizio di rinvio è deciso dallo stesso magistrato persona fisica, oppure da un collegio in cui anche un solo componente abbia già partecipato alla sentenza cassata, si verifica una nullità della sentenza per difetto di corretta costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.
  • La violazione della statuizione di alterità nel giudizio di rinvio non integra un problema di competenza funzionale interna alle sezioni dello stesso ufficio, ma un vizio di costituzione del giudice.
  • In presenza di tale vizio non è necessario proporre ricusazione, poiché l’obbligo di alterità è già stato affermato dalla sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.