Cassazione Civile, Sentenza n. 13131/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Biella che, in un procedimento di pignoramento presso terzi, aveva accertato che la terza pignorata (Autostrada) non doveva somme a Est Pro Consult S.r.l. Viabit S.p.A. sosteneva che, alla data della notifica del pignoramento, Est Pro Consult vantava un credito pari al 40% degli importi spettanti quale partecipante all'ATI (importo indicato in € 707.031,92), perciò il credito sarebbe stato pignorabile direttamente presso l'ente appaltante; deduceva che il mandato all'incasso conferito alla mandataria (Costruzioni Sacramati) non comportava perdita della titolarità del credito da parte della mandante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata (mancanza del file nativo della PEC e della relata), con condanna della ricorrente a rifondere le spese di giudizio. Tuttavia, esercitando la facoltà di pronunciare principi di diritto nell'interesse della legge, la Corte ha confermato sul punto di merito l'orientamento secondo cui: il subprocedimento ex art. 549 c.p.c. mira a verificare se il terzo possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente (cioè se, in vista di un'ordinanza di assegnazione, il pagamento al creditore procedente libererebbe il terzo); nell'ATI la mandataria ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, e un mandato irrevocabile all'incasso nei confronti della stazione appaltante, sicché il committente non poteva liberarsi pagando direttamente alla mandante; pertanto non era pignorabile presso il terzo il credito vantato dalla mandante contro l'ente appaltante, salva diversa situazione di fatto (es. revoca efficace del mandato per giusta causa, fallimento, ecc.).
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla dichiarazione negativa del terzo pignorato; la Corte ricorda l'onere di prova della notificazione della sentenza impugnata (collegato all'impugnazione), ma l'interpretazione principale è procedurale più che sostanziale
disciplinante il subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte precisa che la funzione dell'accertamento è limitata a stabilire se il terzo, in vista di un'eventuale ordinanza di assegnazione, possa liberarsi pagando il creditore procedente
richiamato nella spiegazione dell'effetto dell'ordinanza di assegnazione che determina la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio attribuendo al creditore assegnatario la posizione dell'esecutato
art. 37, comma 16, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163
attribuisce alla mandataria dell'ATI la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni dipendenti dall'appalto; la Corte applica questa norma per ritenere che il committente debba corrispondere alla mandataria e non alle mandanti
richiamato insieme all'art.1726 per spiegare che il mandato conferito nell'interesse del mandatario non si estingue per revoca del mandante salvo diversa pattuizione o giusta causa; la Corte ne trae la conseguenza dell'inefficacia della revoca unilaterale rispetto alla stazione appaltante
combinato con l'art.1723 per regolare l'irrevocabilità del mandato nelle ipotesi indicate; la Corte ne usa il principio per valutare la revoca del mandato all'incasso
richiamato a supporto dell'idea che la mandataria sia incaricata di riscuotere in maniera irretrattabile il corrispettivo dall'ente appaltante
norma procedurale la cui inosservanza (omesso deposito della copia della notificazione della sentenza) comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione; la Corte applica la sanzione
richiamato in relazione alla possibilità di produrre la prova di notificazione da parte del controricorrente entro i termini, condizione non verificatasi nel caso
autorizza la Corte, anche in caso di improcedibilità, a enunciare principi di diritto nell'interesse della legge; la Corte lo utilizza per formulare i principi riportati
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in favore dell'ufficio di merito, se dovuto
Massime di principio
- In un pignoramento presso terzi l'accertamento dell'obbligo del terzo non è finalizzato a ricostruire tutte le vicende tra debitore ed il terzo, ma a verificare se il terzo possa liberarsi pagando il creditore procedente (ossia se il pagamento al creditore procedente sarebbe liberatorio per il terzo).
- Nelle ATI prive di soggettività giuridica la mandataria ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, e può avere mandato irrevocabile all'incasso nei confronti della stazione appaltante: ciò rende inefficace, verso l'ente appaltante, la protesta o la revoca unilaterale delle mandanti e impedisce che i crediti delle mandanti siano pignorati direttamente presso il committente, salvo che ricorrano cause estintive o di revoca efficaci e opponibili.
- Per contestare l'efficacia del mandato e rendere pignorabile il credito presso il terzo, la parte che agisce deve documentare fatti idonei a dimostrare che, alla data del pignoramento, la mandataria non aveva più il potere di rappresentanza/incasso (es. revoca valida ed opponibile, fallimento della mandataria o altre cause legali di estinzione del mandato).
- Se l'atto giudiziario viene notificato via PEC, per impugnare in Cassazione è obbligatorio depositare il file nativo della PEC (duplicato .eml/.msg) o la relata di notifica: l'omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- Se si è creditore di una mandante in ATI e si vuole soddisfazione, la via praticabile è agire direttamente contro la mandataria (o ottenere dal giudice che la mandatario effettui il riparto), non il pignoramento presso la stazione appaltante quando esiste un mandato irrevocabile all'incasso.
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