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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13156/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di accertamento dell'usucapione di un immobile composto da più appartamenti, dedotta dalla Calvesi sulla base di un possesso continuo, pubblico e pacifico sin dal 1984, avendo partecipato alla costruzione con il compagno (poi marito) Asselta Domenico; i convenuti, suoi figli, avevano ricevuto l'intestazione del bene nel 2003. I convenuti contestavano che la permanenza della Calvesi fosse mera tolleranza/detenzione e negavano atti di interversione del possesso; si discutevano anche rilievi su lavori di ristrutturazione, pagamento di oneri e rapporti di parentela/affinità tra le parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Calvesi. Ha ritenuto infondato il primo motivo (presunta violazione delle norme processuali sull'inderogabilità delle eccezioni in appello), affermando che la deduzione della tolleranza/assenza di atti di interversione è mera difesa consentita in appello ove i fatti emergano dagli atti processuali. Gli altri motivi, sostanzialmente di merito (contestazione della valutazione circa l'animus possidendi, rilevanza delle ristrutturazioni, effetti dei pagamenti di imposte e bollette, qualificazione dei rapporti di parentela), sono stati dichiarati inammissibili o inutilmente diretti a rinnovare la valutazione dei fatti; la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la relazione della Calvesi con la cosa era da considerarsi detentiva/tollerata e che non erano provati atti di interversione del possesso idonei ad avviare il tempo dell'usucapione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Riferita alla disciplina delle eccezioni; la Corte ha ritenuto che la modifica difensiva in appello non violi la norma se si tratta di mera difesa e se i fatti sono emergenti dagli atti processuali

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; la Corte ha distinto tra eccezioni in senso stretto e "eccezioni in senso lato" (deduzioni rilevabili d'ufficio o difese sulla qualificazione dei fatti) che possono essere introdotte in appello

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)

    Norme richiamate come possibili censure di legittimità; la Corte ha valutato i motivi prospettati alla luce di questi mezzi di impugnazione e li ha ritenuti infondati o inammissibili perché attengono a valutazioni di merito

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione (posizione pacifica, pubblica, continua e durata prevista dalla legge); la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato l'animus possidendi e gli atti di interversione necessari per far decorrere il termine acquisitivo

  • art. 1141 c.c.

    Presunzione di possesso; la Corte d'Appello ha ritenuto superata tale presunzione dalla prova che la relazione con la cosa era iniziata a titolo di detenzione/tolleranza in ragione dei rapporti familiari e delle risultanze probatorie

  • art. 74 c.c.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei rapporti di parentela/affinità; la Corte di merito ha considerato i rapporti di convivenza/affinità utili a spiegare la presunzione di detenzione

  • art. 1144, art. 1165, art. 1167 c.c.

    Norme evocati dalla ricorrente (legate a modalità di prova e comportamento di chi utilizza la cosa); la Corte ha ritenuto che pagamenti di utenze o interventi manutentivi non siano, di per sé, idonei a dimostrare l'interversione del possesso ove complessivamente prevalgano elementi di tolleranza/detenzione

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato indirettamente in rapporto al requisito della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata soddisfi il cosiddetto "minimo costituzionale" e non presenti vizio di difetto essenziale

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma riguardante il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In tema di usucapione la differenza tra detenzione (tolleranza) e possesso (con animus possidendi) è cruciale: senza prova di atti chiari di interversione del possesso non decorre il termine acquisitivo
  • Le opere di ristrutturazione o il pagamento di bollette/tributi da parte dell'utilizzatore non sono automaticamente prove decisive di possesso in via di fatto; devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo per verificare se esprimono l'intenzione di comportarsi come proprietario
  • I rapporti di parentela, convivenza o affinità possono comportare una presunzione che la relazione con la cosa sia iniziata a titolo di detenzione/tolleranza e dunque ostare alla configurabilità del possesso utile ad usucapione, salvo prova contraria
  • In appello è possibile dedurre, anche per la prima volta, motivazioni che qualificano i fatti come detentivi ("eccezioni in senso lato"); il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. si applica solo alle eccezioni in senso stretto
  • La Cassazione non riesamina in fatto: le valutazioni di credibilità e la scelta delle risultanze probatorie spettano al giudice di merito e possono essere sindacate in cassazione solo per vizi logico-giuridici gravi o per omesso esame di fatto decisivo
  • Per aumentare le probabilità di successo in una domanda di usucapione è opportuno documentare in modo dettagliato atti di interversione (es. atti pubblici, atti di esclusivo godimento, comportamenti comunicati ai proprietari) e l'assenza di riconoscimento della titolarità altrui da parte dei proprietari

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