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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13343/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso dell'IVA 'in rivalsa' addebitata su oneri generali del servizio elettrico (OGSE) fatturati da Youtrade spa per l'anno 2017. Humanitas aveva chiesto il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate sostenendo che l'IVA era stata indebitamente applicata nella base imponibile; la CGT2 aveva ritenuto che il cessionario/committente fosse legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Erario. L'Agenzia ha impugnato la decisione di secondo grado deducendo, in primo luogo, che solo il cedente/prestatore che abbia effettivamente versato l'IVA alle autorità tributarie può proporre domanda di rimborso nei confronti dell'Erario (legittimazione sostanziale), e in secondo luogo che gli OGSE dovrebbero rientrare nella base imponibile IVA (motivo assorbito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione della disciplina IVA in relazione alla legittimazione al rimborso), assorbendo il secondo motivo. Pronunciando sul ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata della CGT2 e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della resistente. In sostanza la Corte ha affermato che, in linea di principio, solo il cedente/prestatore che ha versato indebitamente l'IVA può chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria e che il cessionario/committente, salvo eccezioni dettate dal principio di effettività dell'Unione europea, deve esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; non sono stati decisamente risolti i profili relativi alla qualificazione degli OGSE, perché il motivo relativo a tale questione è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 13

    L'art. 13 definisce la base imponibile IVA; la CGT2 aveva escluso gli OGSE dalla base imponibile richiamando giurisprudenza UE. La Corte di legittimità ha però assorbito il motivo relativo all'art.13, senza decidere definitivamente su tale questione nella presente pronuncia.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17 comma 1

    Richiamato nel contesto della disciplina delle operazioni imponibili e delle conseguenze sulla legittimazione al rimborso; la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale riconosca ordinariamente il diritto di rimborso al soggetto che ha versato indebitamente l'IVA (il cedente/prestatore).

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 18 comma 1

    Rilevante nella valutazione dei rapporti tributari tra amministrazione, cedente e cessionario; la Corte ha ribadito la distinzione tra il titolo per chiedere rimborso all'Erario e l'azione civilistica di ripetizione tra cedente e cessionario.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 30-ter comma 2

    Citato in relazione ai profili procedurali e di rimborso; la Corte ha considerato la disciplina interna in luce dei principi UE sull'effettività dei rimedi ma ha confermato la regola generale che il rimborso spetta al soggetto che ha effettivamente versato l'imposta.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 193

    Richiamata per il principio secondo cui il prestatore agisce come collettore per conto dell'Erario; la Corte ha usato tale principio per spiegare la separazione dei rapporti tra amministrazione, cedente e cessionario.

  • TFUE, art. 267

    Invocato rispetto alla possibile rimessione alla Corte di Giustizia UE: la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione già risolta dalla giurisprudenza comunitaria e ha quindi non rimesso la questione, facendo riferimento ai principi di effettività e non discriminazione delineati dalla CGUE.

  • decreto-legge n. 511/1988, art. 6

    Citato nella giurisprudenza richiamata come esempio di imposta nazionale incompatibile con il diritto UE che ha portato in casi precedenti al riconoscimento di una legittimazione straordinaria al destinatario per agire direttamente contro l'Erario; nella fattispecie attuale la Corte ha richiamato tali precedenti per delimitare le eccezioni.

Massime di principio

  • Regola generale: il diritto di rimborso dell'IVA presso l'Amministrazione finanziaria spetta ordinariamente al cedente/prestatore che ha effettivamente versato l'imposta; il cessionario/committente deve, di norma, esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
  • Eccezioni UE: in base al principio di effettività, il cessionario può agire direttamente contro l'Erario solo se il rimborso al fornitore è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza del fornitore) o quando l'assetto nazionale rende praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (es. direttiva non attuata che crea un'inefficacia orizzontale).
  • Diritti di detrazione: se il cessionario è soggetto passivo IVA e l'IVA pagata in rivalsa incide sulla sua dichiarazione (diritto alla detrazione contestato dall'Erario), si può instaurare un rapporto diretto con l'Amministrazione e quindi far valere il credito IVA in sede tributaria.
  • OGSE e base imponibile: la giurisprudenza UE tende a considerare gli oneri generali di sistema come somme riscosse per conto dell'Erario e non come corrispettivo imponibile; tuttavia, la loro esclusione dalla base imponibile va valutata caso per caso e non è stata deciso definitivamente da questa sentenza, essendo il motivo su tale punto stato assorbito.
  • Prassi consigliata: prima di proporre un'azione diretta contro l'Erario verificare la concreta possibilità di ottenere il rimborso dal fornitore (solvibilità, percorsi giudiziali civili), valutare l'esistenza di questioni di diritto UE che giustifichino l'eccezione per effettività e documentare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del recupero presso il cedente.

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