Cassazione Civile, Sentenza n. 13103/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5894/2021 che aveva respinto l'appello delle ricorrenti contro la pronunzia del Tribunale di Latina: domanda di rivendicazione e di scioglimento/divisione della comunione su portico e cortile; contestazione della congruità della stima del c.t.u.; censura per presunto difetto di integrità del contraddittorio (mancata citazione di eredi di Carlo Masci), correzione di errore materiale sul conguaglio in denaro (da euro 18.040 a euro 28.600), nullità della perizia per mancato deposito telematico (art. 16‑bis d.l. 179/2012), travisamento dei titoli di proprietà e violazione dell'art. 1102 c.c. per l'installazione di un cancello che impediva l'uso comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (rilievo sulla inammissibilità della censura alla stima del c.t.u. dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello) e per effetto di ciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel motivo, rinviando al giudice a quo per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di cassazione (quindi il motivo sulla valutazione del c.t.u. dovrà essere riconsiderato in appello). Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati assorbiti dall'accoglimento del secondo; il primo, il sesto e l'ottavo motivo sono stati rigettati; il settimo e il nono motivo dichiarati inammissibili. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso (sul punto della contestazione della stima del c.t.u.) e rinvio per nuovo esame; confermate/resi definitivi gli altri punti della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3, 4 e 5
Norme che individuano i motivi di cassazione utilizzati: vizio di motivazione e trascitamento della prova (n.3), e violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n.4) e omesso esame di documento decisivo (n.5). La Corte ha applicato tali criteri per valutare la ammissibilità e il merito dei vari motivi.
art. 345 c.p.c.
Regola sulla inammissibilità di nuove domande o eccezioni in appello. La Corte ha precisato che, nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del c.t.u. formulate in appello non costituiscono domanda o eccezione nuova e quindi non sono precluse ex art. 345 c.p.c.
art. 287 c.p.c.
Riguarda la correzione di errori materiali. La Corte valuta con rigore se l'errore è meramente materiale e dunque emendabile; nel caso la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla valutazione del c.t.u.
art. 16‑bis d.l. 18/10/2012 n. 179 (conv. L. 17/12/2012 n. 221) comma 1
"a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili... il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori... ha luogo esclusivamente con modalità telematiche..."
La Corte ha ritenuto che l'eventuale mancato deposito telematico della c.t.u. non comporti automaticamente la nullità della perizia quando non è dimostrato un pregiudizio del contraddittorio e quando le parti hanno avuto possibilità di intervenire/produrre note critiche sulla bozza.
art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4
Richiamata con riferimento al vizio di motivazione e alla nullità della sentenza per carenza di motivazione su punti specifici; la Corte ha valutato i profili di motivazione come richiesti dall'art. 132 c.p.c.
art. 372 c.p.c.
Norma sulle ipotesi di nullità che consentono di acquisire mezzi di prova in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti al ricorso a nuovi mezzi in sede di legittimità per dimostrare difetto di contraddittorio.
art. 1102 c.c.
Principio sull'uso della cosa comune: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'installazione del cancello che impediva l'accesso al portico costituisse violazione dell'art. 1102 c.c.; la Cassazione non ha annullato tale valutazione di merito.
art. 948 c.c.
Norma relativa agli effetti della divisione e all'esecuzione delle assegnazioni: la Corte ha ritenuto legittima la condanna al rilascio delle aree attribuite agli attori come effetto della divisione.
art. 1362 e ss. c.c.
Canoni legali di interpretazione dei contratti; la Corte ha ricordato che i ricorsi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei titoli senza indicare violazioni specifiche delle regole legali di interpretazione risultano inammissibili in cassazione.
art. 102 e 784 c.p.c.
Richiamati in motivi processuali relativi alla integrità del contraddittorio e alla forma degli atti processuali; la Corte ha valutato tali profili nel contesto specifico e ne ha rigettato la doglianza principale per difetto probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione, le contestazioni in appello sulla stima del c.t.u. non costituiscono, di regola, domande o eccezioni nuove precluse ex art. 345 c.p.c.: è quindi ammissibile criticare la congruità della perizia in appello.
- Il difetto di integrità del contraddittorio (mancata citazione di litisconsorti necessari) può essere dedotto anche in cassazione solo se la prova di tale difetto emerge in modo univoco dagli atti del processo e senza necessità di ulteriori attività istruttorie.
- Il mancato deposito telematico di una consulenza non comporta automaticamente la nullità dell'atto o della sentenza: va valutato il pregiudizio subito dalle parti e se le parti hanno avuto effettiva possibilità di conoscere e contestare il contenuto (es. tramite bozza e note critiche).
- La correzione di un errore materiale (art. 287 c.p.c.) è ammessa solo se si tratta effettivamente di un errore percepibile e non di una controversia interpretativa sostanziale; il giudice di legittimità verifica la natura materiale dell'errore.
- Le questioni inerenti all'interpretazione dei titoli di acquisto e agli accertamenti di fatto restano soprattutto di competenza del giudice di merito e in cassazione sono sindacabili solo se emerge omesso esame di fatto decisivo o violazione dei canoni legali di interpretazione espressamente indicati.
- Quando le parti chiedono sia la rivendicazione sia la divisione, la condanna al rilascio delle porzioni attribuite deriva logicamente dalla concretizzazione delle quote risultanti dalla divisione; quindi l'ordine di rilascio può essere legittimamente disposto dal giudice.
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