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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06473/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Napoli. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un locale interrato adibito a deposito di capi di abbigliamento, condotto in locazione da una società poi divenuta NU.BA. di Cozzolino Antonio C. S.a.s., in cui il ricorrente era anche legale rappresentante. I proprietari del locale e altri soggetti danneggiati agivano per ottenere il risarcimento dei danni, assumendo la responsabilità del conduttore e del condominio e chiamando in causa le rispettive assicurazioni. Il Tribunale accertava la responsabilità dei proprietari e della conduttrice ai sensi dell’art. 2051 c.c., condannandoli al risarcimento; la Corte d’appello, in sede di impugnazione principale della compagnia assicuratrice e incidentale del conduttore, rigettava l’appello incidentale del Cozzolino. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 327 c.p.c. e art. 2909 c.c., sostenendo che fosse ormai incontestata la natura di semplice deposito dell’attività svolta e che la Corte d’appello avesse illegittimamente applicato una disciplina antincendio riferita a stabilimenti e impianti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la decisione sarebbe stata fondata su una realtà fattuale non dedotta dalle parti; 3) violazione e falsa applicazione del D.M. 16 febbraio 1982 per errata sussunzione, sostenendo che un deposito di capi di abbigliamento non potesse essere assimilato a un opificio, e che al più dovesse rientrare nella diversa previsione relativa alla detenzione di fibre tessili oltre una certa quantità; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice d’appello avrebbe deciso su fatti non allegati né provati. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, osservando che la ratio decidendi della sentenza impugnata non era l’esistenza di un’attività industriale o di trasformazione, ma la detenzione nel locale di fibre tessili/capi di abbigliamento in quantità superiore a 5.000 kg, circostanza non contestata; da ciò derivava l’obbligo di richiedere il parere preventivo antincendio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982. Ha inoltre chiarito che il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto; che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stato attribuito un bene diverso o maggiore da quello domandato; e che non sussisteva violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la decisione si fondava su una circostanza già in atti e non su conoscenze personali del giudice.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro del motivo sul giudicato interno; la Corte nega che vi fosse una violazione rilevante in relazione al fatto controverso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima della sentenza composta da fatto, norma ed effetto.

  • art. 112 c.p.c.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violata solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto o maggiore di quello domandato.

  • D.M. 16 febbraio 1982

    La disciplina antincendio è stata ritenuta applicabile alla detenzione di fibre tessili/capi di abbigliamento in quantità superiore a 5.000 kg, anche senza attività di lavorazione o trasformazione.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di falsa applicazione di legge è stato ritenuto infondato perché non confrontato con la reale ratio decidendi.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità processuale sono state respinte perché non ricorrevano ultrapetizione né violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non ha fondato la decisione su fatti estranei al processo, ma su una circostanza non contestata e già acquisita in causa.

  • art. 2051 c.c.

    Cita la base della responsabilità accertata nei gradi di merito per i danni causati dall’incendio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma modificativa del d.p.r. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non concerne il fatto in sé considerato isolatamente, ma la statuizione minima della sentenza costituita dal fatto accertato, dalla norma applicata e dall’effetto giuridico attribuito.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato, non già quando qualifica giuridicamente in modo diverso i fatti allegati.
  • Nel controllo di legittimità sulla sussunzione, il motivo è infondato se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • In materia di prevenzione antincendio, l’obbligo di acquisire il parere preventivo può derivare anche dalla mera detenzione di determinati materiali in quantità rilevante, senza che sia necessaria un’attività di lavorazione o trasformazione industriale.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre quando il giudice decide sulla base di una circostanza già emersa e non contestata in causa, ma solo quando ponga a fondamento della decisione fatti estranei al materiale probatorio acquisito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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