Cassazione Penale, Ordinanza n. 41036/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale per erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 641 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta in una diversa fattispecie. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproponeva questioni già sollevate in appello e già disattese, oltre a essere manifestamente infondata perché la motivazione di merito aveva adeguatamente spiegato la sussistenza degli artifici e raggiri, consistiti nelle rassicurazioni fornite alla vittima nonostante la falsità dell'assegno, sulla base della credibilità della persona offesa e dei riscontri testimoniali e documentali.
Norme richiamate
La Corte ritiene corretta la sussunzione del fatto nella truffa, valorizzando l'induzione in errore mediante artifizi e raggiri consistiti in rassicurazioni mendaci rese alla vittima in presenza di un assegno falso.
La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di una diversa fattispecie è stata ritenuta infondata; dal testo non emerge una specifica ricostruzione della norma, solo il suo richiamo come pretesa alternativa alla truffa.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre doglianze già formulate e puntualmente disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge è manifestamente infondata quando la motivazione di merito ha già accertato in modo logico e coerente gli elementi costitutivi del reato e il ricorrente non si confronta con tale percorso argomentativo.
- Nella truffa, l'induzione in errore può realizzarsi attraverso rassicurazioni mendaci e altri artifizi o raggiri idonei a ingannare la vittima; la falsità del mezzo utilizzato e i riscontri probatori possono corroborare la sussistenza del reato.
- La riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie richiede che la diversa qualificazione sia coerente con gli elementi fattuali accertati; in sede di legittimità non è sufficiente una mera contrapposizione assertiva alla motivazione di merito.
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