Cassazione Penale, Sentenza n. 33251/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con due motivi, dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile il reclamo di Turiano avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto: (1) vizio procedurale per mancata restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza dopo l'annullamento della sanzione disciplinare ritenuta la più grave; (2) violazione di legge per aver trascurato gli elementi positivi della relazione comportamentale redatta dall'educatrice penitenziaria attestanti l'impegno e la partecipazione al trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, nel riesaminare il reclamo, ha effettuato una valutazione di merito senza necessità di rimessione al Magistrato; ha considerato che l'annullamento della sanzione disciplinare "più grave" non costituisce di per sé fatto nuovo idoneo a rovesciare l'originaria valutazione, essendo rimaste provate altre condotte trasgressive (reimpiego di un francobollo usato, comunicazione a gesti con detenuto di diverso gruppo sociale, atteggiamenti offensivi verso un agente) indicative della mancata partecipazione al trattamento nei due semestri valutati. Ha altresì rilevato che gli elementi positivi citati non erano specificamente dedotti nel reclamo e, comunque, non erano tali da inficiare la decisione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
Disciplina l'inammissibilità del reclamo in materia di esecuzione penale e la relativa procedura; il Tribunale ha applicato tale norma per dichiarare inammissibile il reclamo proposto.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
Stabilisce che la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la Corte ha richiamato questo principio per valutare la disponibilità concreta del detenuto al trattamento, nonché il criterio di valutazione della condotta esteriore nel semestre.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2
Indica i criteri di valutazione della condotta del detenuto (impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento, rapporti corretti con operatori e compagni): la Corte ha richiamato che tali elementi devono essere considerati ma che, se non dedotti specificamente nel reclamo o non idonei a prevalere sulle violazioni accertate, non determinano il riconoscimento del beneficio.
Art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'annullamento successivo di una sanzione disciplinare non determina automaticamente il riconoscimento della liberazione anticipata: occorre valutare l'insieme delle condotte e la disponibilità concreta al trattamento nel semestre.
- Nel procedimento di reclamo il Tribunale di sorveglianza può rinnovare la valutazione di merito senza necessariamente rimandare gli atti al Magistrato, salvo nullità o vizio procedurale che rendano invalida la valutazione precedente.
- Ciascun semestre va valutato frazionatamente, ma comportamenti gravi e ripetuti in un semestre possono riverberarsi negativamente sulla valutazione di altri semestri.
- I rapporti disciplinari sono valutabili anche se non si è proceduto alla sanzione: rilevano come indice della mancata disponibilità al percorso rieducativo.
- Elementi positivi di condotta (es. frequenza corsi, lavoro, rapporti corretti) devono essere specificamente dedotti e documentati nel reclamo per essere pienamente valorizzati; se generici o non inseriti nell'atto introduttivo possono risultare insufficienti a cambiare l'esito.
Testo integrale
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