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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28337/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la condanna per estorsione: chiedono la censura della sentenza per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a diversi elementi costitutivi del reato (ingiusto profitto, coartazione della volontà della vittima, danno patrimoniale, elemento soggettivo) e, inoltre, contestano il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Visone ha anche impugnato la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, confermando che le sentenze di merito (tribunale e corte d'appello, conformi) hanno compiutamente motivato la sussistenza della minaccia idonea a coartare la libertà negoziale della vittima, il nesso causale tra le intimidazioni e l'abbandono della trattativa originale, nonché l'esistenza dell'ingiusto profitto (anche se conseguito da terzi) e del danno patrimoniale, anche in termini di perdita di chance. Il sesto motivo sul metodo mafioso è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'aggravante ritenendo che le modalità dell'azione, la pluralità di soggetti, la disponibilità di armi e il contesto territoriale fossero evocative del metodo mafioso. Il settimo motivo (di Visone) sulla determinazione della pena e sulle attenuanti è stato ritenuto aspecifico e inammissibile in cassazione; inoltre la Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte ribadisce che l'estorsione contrattuale integra l'ingiusto profitto e il danno quando la vittima è costretta a concludere un accordo in violazione della libertà negoziale; il profitto può essere realizzato anche a favore di terzi e il danno patrimoniale può consistere in perdita di chance o in un danno futuro

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del 'metodo mafioso' si applica quando la condotta evoca la forza intimidatrice tipica delle consorterie mafiose; non è necessario che l'agente appartenga formalmente al sodalizio, basta che il messaggio rimandi al potere collettivo e provochi una soggezione particolare nella vittima

  • artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    I profili relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena devono essere adeguatamente confrontati in diritto; in sede di legittimità le doglianze aspecifiche sulla congruità della pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti non sono ammissibili se prive di un concreto e specifico illustrazione degli errori di motivazione

Massime di principio

  • In caso di estorsione contrattuale, l'elemento dell'ingiusto profitto può consistere nella sottrazione o nel trasferimento di opportunità economiche a terzi: non è necessario che il profitto sia acquisito dagli autori materiali della condotta
  • Il danno patrimoniale ai fini dell'art. 629 cod. pen. può essere anche futuro o consistere in una perdita di chance derivante dalla compressione della libertà negoziale; non occorre prova di un danno patrimoniale immediato e liquido
  • La minaccia idonea a integrare l'estorsione può essere diretta o indiretta, esplicita o implicita, e può produrre i suoi effetti anche in termini mediati e successivi rispetto all'atto intimidatorio, purché sussista un nesso di causalità ragionevolmente desumibile dalle risultanze probatorie
  • Per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica di un'organizzazione mafiosa nel contesto territoriale; non è necessario l'appartenenza formale dell'agente al sodalizio
  • In sede di cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e dimostrare vizi logico-giuridici manifesti; i motivi aspecifici o che chiedono una nuova valutazione della congruità della pena senza indicare errori logici nella motivazione sono inammissibili
  • Il giudice può inferire il nesso causale tra minaccia e scelta negoziale della vittima valutando nel loro insieme le dichiarazioni della vittima, le modalità dell'aggressione, il comportamento di terzi coinvolti e le conseguenze economiche emerse; tali valutazioni di fatto, adeguatamente motivate, sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità

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