Cassazione Penale, Sentenza n. 17668/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato le condanne inflitte dal Tribunale per i reati contestati, deducendo la violazione dell'art. 84 cod. pen.: in particolare hanno sostenuto che il reato previsto dall'art. 341-bis c.p. non sarebbe stato assorbito nel reato di cui all'art. 337 c.p., con conseguente erronea applicazione della disciplina sulla continuazione/assorbimento delle fattispecie.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il delitto di cui all'art. 337 c.p. (opposizione al pubblico ufficiale nell'esecuzione di un atto d'ufficio) richiede un'azione diretta a impedire o condizionare l'atto specifico; se le espressioni offensive e minacciose sono finalizzate a opporsi al compimento dell'atto, esse non si considerano semplicemente oltraggio ma concorrono con il reato di resistenza, non essendo pertanto assorbite. Nel caso concreto i giudici del merito hanno accertato che le frasi offensive e minacciose erano dirette a impedire il verbale di sequestro del veicolo e quindi hanno correttamente ritenuto integrato il concorso degli artt. 341-bis e 337 c.p. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta punita è l'opposizione al pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio dotato di specificità; l'elemento caratterizzante è la volontà di impedire o condizionare il compimento dell'atto, distinto da mera volgarità o ingiuria.
Nel caso esaminato il delitto previsto dall'art. 341-bis concorre con il delitto di resistenza (art. 337) quando le espressioni offensive siano funzionalmente dirette a opporsi all'atto di ufficio; pertanto non risulta automaticamente assorbito dal reato di resistenza.
La dedotta violazione dell'art. 84 (riguardante l'assorbimento/continuazione tra reati) non è stata ritenuta fondata: per l'assorbimento è necessario che una fattispecie risulti includere integralmente l'altra o che una sia parte necessaria dell'altra, ma se c'è una finalizzazione autonoma (es. frasi dirette a impedire l'atto) il concorso è legittimo.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; nel caso è stata disposta la somma di euro 3.000, equitativamente determinata.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra oltraggio/ingiuria (espressioni offensive fine a se stesse) e resistenza a pubblico ufficiale: se le espressioni sono finalizzate a impedire o condizionare l'atto d'ufficio integrano resistenza e possono concorrere con altri reati.
- Le frasi offensive dirette non solo a ledere l'onore ma anche a impedire il compimento di un atto d'ufficio non vengono assorbite automaticamente nel reato di resistenza; si configura concorso di reati.
- Per ottenere l'assorbimento ai sensi dell'art. 84 c.p. è necessario dimostrare che una fattispecie sia sostanzialmente contenuta nell'altra o che le condotte non abbiano autonoma finalità: la mera coincidenza temporale non è sufficiente.
- In sede di cassazione l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); va quindi valutata attentamente l'ammissibilità e i profili di merito prima di proporre ricorso.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare puntualmente la ricostruzione fattuale del giudice (per esempio l'assenza di finalizzazione delle espressioni a impedire l'atto) oltre che gli aspetti giuridici: se la finalità ostativa è accertata, il concorso di reati è probabile.
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