Cassazione Penale, Sentenza n. 24847/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Antidormi ha impugnato la conferma della condanna per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (bastone), contestate per fatti del 14/12/2016 a Celano. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla mancata valutazione della legittima difesa (anche putativa): la difesa deduceva che Antidormi era stato inopinatamente aggredito con un coltello dal Felli, che lo aveva ferito (come emergerebbe dal certificato medico), e che Antidormi aveva reagito usando un bastone trovato sul posto. Sosteneva che la Corte d'appello si era limitata a riportare la versione della persona offesa senza valutare adeguatamente la prova sulla dinamica dell'aggressione e la possibile scriminante della legittima difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per non avere dato risposta al motivo specifico sulla legittima difesa e per avere assunto, dalla mera assenza di prova su chi avesse iniziato, un elemento a carico dell'imputato. Ha osservato che la regola secondo cui in caso di aggressione reciproca simultanea non ricorre la legittima difesa richiede invece la prova positiva della simultaneita. Ha inoltre indicato che l'entità delle lesioni non è di per sé decisiva e, se fosse riconosciuta la scriminante, potrebbe avere rilievo solo ai fini dell'applicazione dell'art. 55 c.p. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà riesaminare liberamente la sussistenza dei presupposti della legittima difesa e, se del caso, valutare un eventuale eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 c.p.
Norme richiamate
Riferita come norma che disciplina la legittima difesa: la Corte ha rilevato che la sua applicazione richiede accertamenti probatori sulla dinamica dell'aggressione e non può essere esclusa sulla base della sola assenza di prova su chi abbia iniziato lo scontro
Richiamato come norma applicabile qualora venga riconosciuta la legittima difesa ma si riscontri un eccesso colposo nella reazione; la Corte ha indicato che, in caso di riconoscimento della scriminante, l'entità delle lesioni può rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 55
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 31533/2008 e pronunce successive)
Citate per il principio secondo cui in presenza di reciproca aggressione simultanea non si rileva la legittima difesa; la Corte tuttavia precisa che il principio trova applicazione solo quando vi sia prova positiva della simultaneita dell'aggressione
Massime di principio
- La mera mancata prova di chi abbia per primo colpito non autorizza il giudice a trarre automaticamente una conclusione sfavorevole all'imputato circa l'esclusione della legittima difesa
- In ipotesi di 'doppia conforme' le motivazioni delle due sentenze si integrano, ma la Cassazione può comunque censurare vizi di motivazione se un punto specifico, rilevante per la decisione, non è stato affrontato
- Quando è plausibile la legittima difesa occorre un accertamento puntuale della dinamica (se l'imputato è stato effettivamente aggredito per primo, se era armato, strumenti usati, ecc.), valorizzando tutte le prove disponibili (dichiarazioni, referti medici, reperti)
- Se la scriminante della legittima difesa viene riconosciuta, l'eventuale sproporzione nella reazione va valutata alla stregua dell'art. 55 c.p. per verificare l'eventuale eccesso colposo
- In caso di incertezza probatoria su fatti decisivi, il giudice deve esplicitamente motivare le ragioni della scelta interpretativa delle prove; l'omessa o insufficiente valutazione può determinare l'annullamento con rinvio
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