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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02522/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/06/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Nel ricorso sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione negativa del giudice di sorveglianza sulla concessione della misura alternativa. La Corte ha però rilevato che le censure erano manifestamente infondate e sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate: il diniego era fondato sulla pessima condotta del detenuto, sui numerosi precedenti penali per ricettazione, rapina, furto tentato ed estorsione in concorso, nonché sulla pendenza di ulteriori procedimenti per rissa, minaccia aggravata e porto d'armi (fatti del 2017) e per atti persecutori e porto d'armi (fatti del 2021). È stata inoltre ritenuta troppo generica l'attività di volontariato invocata dal condannato, non idonea a dimostrare il reinserimento sociale e a prevenire la commissione di nuovi reati, anche considerando la recente commissione dei fatti e il lontano fine pena (2027).

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso il diniego di affidamento in prova ai servizi sociali è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di sorveglianza e non evidenzia reali vizi di legge o di motivazione.
  • Nel valutare l'affidamento in prova, il giudice di sorveglianza può valorizzare negativamente la condotta complessiva del condannato, i precedenti penali e la pendenza di ulteriori procedimenti, ove tali elementi incidano sulla prognosi di reinserimento sociale e sulla prevenzione della recidiva.
  • L'attività trattamentale o di volontariato, se formulata in termini generici e non supportata da elementi concreti, può essere ritenuta insufficiente a fondare un giudizio favorevole sulla capacità del condannato di reinserirsi socialmente.
  • La distanza temporale dal fine pena, unita alla recente serialità delle condotte illecite, può giustificare una prognosi sfavorevole circa l'efficacia della misura alternativa rispetto alla prevenzione di nuovi reati.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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