Cassazione Penale, Sentenza n. 4897/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia che disponeva la consegna a fini di estradizione verso il Belgio per reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Il motivo principale dedotto è la violazione di legge in relazione all'art. 16 della legge n. 69 del 2005: si contestava che le informazioni acquisite sulla situazione delle condizioni carcerarie in Belgio fossero carenti, apodittiche e tautologiche, e che la difesa avesse chiesto senza esito un'integrazione delle stesse
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, per nota del 25 gennaio 2023 trasmessa dalla Corte di appello, le autorità belghe hanno formalmente rinunciato alla procedura di consegna e hanno revocato il mandato di arresto europeo; la sopravvenuta revoca del mandato ha fatto venire meno il presupposto della procedura di consegna, rendendo inammissibile o priva di oggetto l'esame del ricorso. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'invio della pratica alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005
Norme richiamate
art. 16 I. n. 69 del 2005
La ricorrente aveva invocato la normativa relativa alle garanzie connesse alla consegna internazionale in presenza di profili relativi alle condizioni carcerarie; dal testo della sentenza emerge che, sebbene contestata la sufficienza delle informazioni in base a questa norma, la questione è divenuta irrilevante a seguito della revoca del mandato
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è stato proposto nei limiti previsti da questa disposizione; la Corte richiama che i motivi sono stati dedotti nei limiti di tale norma
legge n. 69 del 2005, art. 22 comma 5
art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005
La disposizione è richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (comunicazioni e formalità amministrative) che la Cancelleria deve eseguire una volta annullata la sentenza
Massime di principio
- La revoca, da parte dell'autorità che ha emesso il mandato di arresto europeo, determina l'estinzione del presupposto della procedura di consegna e rende manifestamente priva di oggetto l'azione giudiziaria dell'autorità esecutiva straniera; il giudice nazionale deve dichiarare l'annullamento senza rinvio quando manca più l'interesse alla decisione
- Le contestazioni sulla carenza delle informazioni relative alle condizioni carcerarie del paese richiedente sono rilevanti e possono incidere sulla decisione di consegna, ma perdono efficacia qualora l'autorità emittente rinunci o revochi il mandato
- Quando il ricorso è proposto nei limiti stabiliti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il giudice valuta preliminarmente l'esistenza del presupposto procedurale (ad es. esistenza del mandato); se questo viene meno per cause sopravvenute, il tema sostanziale non viene esaminato
- Se sussistono profili di inadeguatezza delle informazioni prodotte sulla situazione detentiva, la difesa deve richiedere tempestivamente e con specificità l'integrazione probatoria; tuttavia, l'esito pratico dipende anche dall'evoluzione delle decisioni dell'autorità emittente
- Gli adempimenti formali successivi a una decisione di annullamento senza rinvio (comunicazioni alla autorità estera, annotazioni ecc.) devono essere eseguiti dalla Cancelleria secondo le norme richiamate (es. art. 22, comma 5 l. 69/2005)
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