Cassazione Penale, Sentenza n. 17941/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Turci impugna l'ordinanza del 19/01/2023 che ha rigettato la richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa) rispetto alla residua pena di 10 anni. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valorizzato il fatto che era già stato ammesso alla semilibertà dal 27/01/2022, svolgeva regolare attività lavorativa e disponeva di domicilio stabile; contesta la considerazione negativa relativa all'assenza di attività riparatorie verso le vittime, sostenendo che il risarcimento non è presupposto necessario e che aveva svolto/manifestato l'intenzione di svolgere volontariato; contesta inoltre che il rigetto si sarebbe fondato su una segnalazione dei Carabinieri relativa a un reato del 06/04/2021, mentre dal fascicolo e dalla relazione UEPE del 04/01/2023 non risultava procedimento pendente. (2) Vizio di motivazione per avere il Tribunale richiamato per relationem la motivazione della precedente ordinanza del 29/06/2022 nonostante fossero stati prodotti elementi di novità (relazione UEPE del 04/01/2023 con indicazione di attività di volontariato e altri elementi di cambiamento).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice di sorveglianza, nella valutazione delle misure alternative, deve basare la decisione su un trattamento individualizzato e su una motivazione che prenda in considerazione tutti gli elementi di fatto e di legge con preciso riferimento alla situazione concreta. La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha fornito puntuale motivazione sul punto, specie non avendo adeguatamente considerato l'avvenuta concessione della semilibertà e i dati nuovi prodotti; perciò ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale va valutata dal giudice di sorveglianza nell'ambito delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario; la valutazione richiede un esame della personalità e del trattamento individualizzato.
Riferimento normativo impugnato: la Corte segnala che la norma va applicata tenendo conto dei risultati del trattamento individualizzato e che la decisione deve essere adeguatamente motivata in rapporto alla fattispecie concreta.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, Angilletta)
Principio consolidato: l'ampia discrezionalità del giudice di sorveglianza non esonera dalla necessità di motivare in modo preciso e riferito alla situazione concreta, fondando il giudizio prognostico sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza deve motivare specificamente ogni rigetto di misura alternativa, collegando le ragioni alla situazione individuale del detenuto e ai risultati del trattamento personalizzato.
- La precedente concessione di una misura meno afflittiva (es. semilibertà), la presenza di lavoro regolare e di un domicilio stabile sono elementi che il giudice deve valutare e giustificare se ritiene superflui per l'accesso a una misura alternativa più ampia.
- La mancata effettuazione di attività riparatorie non è automaticamente impeditiva della concessione dell'affidamento in prova; il giudice deve considerare la rilevanza di tali attività nel contesto complessivo del percorso rieducativo e degli elementi di autoconsapevolezza e volontariato del condannato.
- Non è sufficiente per il rigetto richiamare per relationem motivazioni precedenti quando siano prodotti elementi nuovi: il giudice è tenuto a riassessare l'istanza alla luce delle nuove prove e a motivare il perché tali elementi non influiscano sulla decisione.
- Se il provvedimento di rigetto si fonda su segnalazioni o notizie di reato, il giudice deve verificare e indicare l'effettiva consistenza probatoria di tali segnalazioni prima di usarle come base per negare la misura alternativa.
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