Sentenza del 18/06/2020 n. 11818 - Corte di Cassazione
Accertamento - Reddito di imposta su progetti di ricerca scientifica - Indebita compensazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero delle imposte conseguente alla compensazione, negli anni dal 2001 al 2005, del credito d’imposta riconosciuto per progetti di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 4 del d.lgs. 297/1999 e 5 della l. 449/1997. Per il progetto n. 1923/03, risultato non eseguito, il MIUR aveva revocato integralmente l’agevolazione con provvedimenti del 3 agosto 2006, non impugnati dalla società. La CTR aveva annullato l’accertamento ritenendo che l’Agenzia dovesse quantificare la parte di progetto non eseguita e dimostrare quali compensazioni, frazionate su più annualità, fossero successive alla revoca. La società ha inoltre eccepito l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, perché effettuata al precedente difensore anziché a quello nominato in appello.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione sulla notificazione: la società non aveva descritto adeguatamente la sostituzione del difensore e la nuova elezione di domicilio; in ogni caso, non si trattava di inesistenza della notifica e l’eventuale nullità era sanata dalla costituzione della società con ampia difesa. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia, esaminati congiuntamente: la revoca ministeriale integrale, non impugnata e riferita al progetto nel suo complesso, faceva venir meno il beneficio per l’intera quota ammessa all’agevolazione (pari al 50% dei corrispettivi contrattuali); non occorreva quindi dimostrare separatamente la quota di attività svolta o distinguere le annualità di compensazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società limitatamente al progetto n. 1923/03. Spese di cassazione a carico della società, liquidate in euro 7.300 oltre spese prenotate a debito; spese dei gradi di merito compensate, poiché riguardavano anche altri progetti per i quali la compensazione era stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
Sul piano dell'applicazione normativa rileva come, in base all'art. 4 d.lgs 297/99 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), tra gli strumenti di intervento agevolativo fossero previsti (co. 1, lett. d)) "i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui al comma 2".
La disposizione include i crediti d’imposta tra gli strumenti di sostegno agevolativo alla ricerca scientifica e tecnologica; il beneficio resta soggetto alle regole di attuazione, controllo e revoca previste dalla disciplina attuativa.
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nell'art. 6 d.lgs cit., oltre che nel DM MURST (poi MIUR) n. 593 dell'8 agosto 2000, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità "di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni", il DM n. 275 del 22 luglio 1998, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell'attività di ricerca scientifica ammessa all'agevolazione, anche mediante riscontro della "veridicità delle dichiarazioni dell'attuazione degli impegni contrattuali"; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell'agevolazione.
L’art. 6 individua la disciplina attuativa del sostegno pubblico, integrata dai decreti ministeriali richiamati, che prevede verifiche sull’impiego dell’agevolazione e sull’effettiva attuazione degli impegni di ricerca.
Art. 14 del d.m. MURST n. 593 dell’8 agosto 2000
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nell'art. 6 d.lgs cit., oltre che nel DM MURST (poi MIUR) n. 593 dell'8 agosto 2000, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità "di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni", il DM n. 275 del 22 luglio 1998, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell'attività di ricerca scientifica ammessa all'agevolazione, anche mediante riscontro della "veridicità delle dichiarazioni dell'attuazione degli impegni contrattuali"; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell'agevolazione.
La norma richiama le modalità di verifica e controllo stabilite dal d.m. 275/1998, rendendo applicabili i controlli sull’attuazione degli impegni contrattuali e la conseguente disciplina della revoca.
Art. 7 del d.m. n. 275 del 22 luglio 1998
La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nell'art. 6 d.lgs cit., oltre che nel DM MURST (poi MIUR) n. 593 dell'8 agosto 2000, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità "di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni", il DM n. 275 del 22 luglio 1998, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell'attività di ricerca scientifica ammessa all'agevolazione, anche mediante riscontro della "veridicità delle dichiarazioni dell'attuazione degli impegni contrattuali"; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell'agevolazione.
Il controllo può verificare la veridicità delle dichiarazioni sull’attuazione degli impegni contrattuali; quando risulta la loro mancata attuazione, il MIUR provvede alla revoca dell’agevolazione.
Art. 156 del codice di procedura civile
Sennonchè, siffatta nullità dovrebbe ritenersi ad ogni modo sanata, ex art. 156 cod.proc.civ., dall'avvenuta costituzione in giudizio, con svolgimento di ampia difesa, da parte della controricorrente medesima.
Nel caso deciso, l’eventuale nullità della notificazione è stata sanata dalla costituzione della destinataria, che ha svolto un’ampia difesa.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È il parametro processuale indicato dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sull’agevolazione e sui controlli; la Corte ha accolto la censura di diritto.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile, nel testo previgente
È il parametro invocato per denunciare l’insufficiente motivazione della CTR sul fatto decisivo della revoca integrale del beneficio; la Corte ha accolto anche questa censura.
Art. 384 del codice di procedura civile
Ne segue che, in accoglimento del ricorso - concernente il solo recupero relativo al progetto n. 1923/03 - la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se l’organo competente revoca integralmente un’agevolazione per mancata attuazione degli impegni e il provvedimento di revoca non viene impugnato, il giudice tributario non può trattare il beneficio come parzialmente ancora spettante sulla base di una diversa valutazione dell’esecuzione del progetto.
- Quando la revoca riguarda l’intero beneficio, la ripartizione del credito in più annualità o tranches di compensazione non limita di per sé il recupero alle sole compensazioni successive alla data della revoca: rileva la perdita del presupposto dell’agevolazione.
- Nel recupero fondato su una revoca integrale, l’Amministrazione assolve l’onere probatorio dimostrando l’esistenza e l’ambito della revoca; non deve inoltre ricostruire una quota di progetto asseritamente eseguita, se il provvedimento non impugnato ha revocato l’agevolazione nella sua totalità.
- Per contestare l’inesistenza della notificazione occorre distinguere questa ipotesi dalla nullità: se permane un collegamento tra destinatario e modalità di notifica, il vizio può essere di nullità e la costituzione in giudizio con difesa effettiva può sanarlo.
- La decisione riguarda specificamente il progetto n. 1923/03: le spese dei gradi di merito sono state compensate perché la controversia comprendeva anche altri progetti, per i quali la CTR aveva ritenuto corretta la compensazione.
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