Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore della parte già risultata vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella pronuncia la Corte, dopo aver cassato senza rinvio la sentenza impugnata, aveva condannato la controparte al pagamento delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore della parte ricorrente, ma aveva omesso di aggiungere la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato che si era dichiarato antistatario nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. La controparte ha resistito, eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della richiesta, sostenendo che la distrazione non potesse essere domandata per la prima volta in memoria, che mancasse la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. nel ricorso originario e che fosse necessaria una nuova procura speciale per il procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione e proponibile anche d'ufficio in qualsiasi tempo. Ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni della controparte, affermando che la richiesta di distrazione può essere formulata anche in memoria e che il difensore distrattario agisce nel procedimento di correzione in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione dell'ordinanza precedente, integrando la condanna alle spese con la previsione della distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La memoria depositata ai sensi di tale norma può contenere la richiesta di distrazione delle spese; la Corte esclude incompatibilità con l'assenza di tale domanda nel ricorso originario.
La mancata dichiarazione di antistatariato nel ricorso originario non impedisce di formulare la richiesta di distrazione in memoria.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Non è necessaria una nuova procura speciale per il difensore che promuove la correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando il provvedimento da correggere provenga dalla Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese può essere proposta per la prima volta nella memoria difensiva prevista dal rito camerale, senza che ciò sia incompatibile con la mancata indicazione nel ricorso introduttivo.
- Il difensore che agisce per ottenere la correzione di un provvedimento che abbia omesso la distrazione delle spese opera in forza della procura già rilasciata nel giudizio definito dalla decisione da correggere, senza necessità di una nuova procura speciale.
- Quando la correzione ha ad oggetto un mero errore materiale relativo alla mancata distrazione delle spese, la Corte può disporla senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
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