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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la revoca dell’agevolazione prima casa sull’acquisto di un’abitazione a Monza, disposta perché la contribuente non aveva trasferito la residenza nel Comune entro diciotto mesi. La contribuente aveva presentato una prima richiesta entro il termine, respinta perché non risultava dimorare nell’abitazione acquistata; aveva poi reiterato la domanda prima della scadenza e ottenuto l’iscrizione anagrafica dopo i diciotto mesi, reperendo nel frattempo un alloggio temporaneo. L’Agenzia, con un unico motivo, denunciava la violazione dell’art. 1, Nota II-bis, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 18 del D.P.R. n. 223/1989: contestava che il trasferimento potesse considerarsi tempestivo facendo decorrere i suoi effetti dalla seconda richiesta. La contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso era autosufficiente e poneva una questione di diritto, senza necessità di richiamare documenti. Ha però respinto nel merito l’unico motivo dell’Agenzia, confermando la sentenza della CTR Lombardia n. 154/05/10, depositata il 27 dicembre 2010, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e mantenuto l’accoglimento del ricorso della contribuente pronunciato dalla CTP di Milano. In base al principio di unicità del procedimento anagrafico, rileva la data della dichiarazione di trasferimento resa al Comune di nuova residenza; il beneficio può spettare anche quando, al momento dell’acquisto, il trasferimento non sia ancora stato formalizzato, purché ne sia stata fatta richiesta. La Corte ha compensato integralmente le spese di ogni fase e grado, in considerazione della particolarità della vicenda e della duplice istanza di cambio di residenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Tariffa, Parte I, Nota II-bis, lett. a)

    In tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo.

    Per l’agevolazione prima casa sono rilevanti i requisiti di collegamento territoriale e di effettivo uso abitativo. Il principio richiamato dalla Corte consente inoltre il beneficio a chi abbia formalmente richiesto il trasferimento di residenza nel Comune dell’immobile, anche se il trasferimento non è ancora stato perfezionato al momento dell’acquisto.

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2

    A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza - il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso.

    Il procedimento di cambio di residenza è unitario e la decorrenza anagrafica è collegata alla dichiarazione resa al Comune di nuova residenza. Ai fini dell’agevolazione, quindi, può essere rilevante la richiesta formale di trasferimento anche prima della conclusione dell’iscrizione anagrafica.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato la censura come questione di diritto, ritenendola ammissibile ma infondata.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione prima casa, quando il requisito richiesto è il trasferimento della residenza, occorre considerare il procedimento anagrafico e la data della dichiarazione resa al Comune di nuova residenza, non soltanto il momento in cui l’iscrizione viene materialmente completata.
  • La presentazione formale della richiesta di trasferimento può essere rilevante per il beneficio anche se, al momento dell’acquisto, la variazione anagrafica non è ancora stata perfezionata; vanno comunque verificati i requisiti sostanziali e la disciplina applicabile al caso concreto.
  • La mera presentazione della domanda non equivale necessariamente, in ogni situazione, all’accoglimento automatico dell’agevolazione: la decisione ha valorizzato la specifica vicenda, caratterizzata da una prima richiesta tempestiva, dal suo rifiuto e dalla successiva reiterazione entro il termine.
  • La residenza anagrafica prevale, ai fini considerati dalla pronuncia, sulle sole risultanze fattuali relative alla dimora; il giudice ha ritenuto sufficiente affrontare la questione come interpretazione della disciplina, senza accertare una causa di forza maggiore.
  • Un ricorso per Cassazione che solleva una questione esclusivamente giuridica può essere autosufficiente senza richiamare documenti non necessari alla sua decisione.

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