Cassazione Penale, Ordinanza n. 09708/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per ricettazione in relazione al capo A dell'imputazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati in furto o, in subordine, in ricettazione attenuata ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p., invece che in ricettazione ordinaria ex art. 648 c.p. Il ricorrente contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze meramente fattuali, già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione era indeducibile perché non supportata da una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata e perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre giudicato aspecifica la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione ritenuta congrua dalla sentenza di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto (furto), ma la Corte non accoglie la censura perché volta a una rivalutazione in fatto.
Norma contestata nella sua qualificazione ordinaria di ricettazione; la Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto operata dai giudici di merito.
Invocato dal ricorrente quale ipotesi attenuata in alternativa alla ricettazione ordinaria; la Corte reputa il motivo inammissibile e non idoneo a scardinare la qualificazione giuridica accolta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, se non mediante la puntuale indicazione di specifici travisamenti di prova o di manifeste illogicità della motivazione.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si risolve in mere doglianze di fatto e non si confronta criticamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata.
- Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è aspecifico quando non si misura con la motivazione offerta dal giudice di merito e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della decisione.
- La corretta qualificazione del fatto come ricettazione può essere confermata in cassazione quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un compendio probatorio ritenuto univoco e sufficiente oltre ogni ragionevole dubbio.
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