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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39395/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Milzoni ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati giudicati separatamente in sede di cognizione (principalmente le sentenze indicate ai numeri 1), 3), 4) e 5) del provvedimento di esecuzione), sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario fondato sulla medesima finalità (truffe e reati fallimentari), omogeneità delle condotte, identità del modus operandi e della fattispecie associativa riconosciuta in merito; in subordine richiedeva il riconoscimento per le coppie di sentenze 1) e 4) e 3) e 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi afferenti al riconoscimento della continuazione, svolgendo un'analisi motivata e congrua che ha evidenziato l'assenza di una programmazione unitaria delle condotte: ha valorizzato l'ampiezza spaziale e temporale dei reati (fatti commessi in regioni diverse e nell'arco di 7-9 anni), la diversità dei contesti e delle modalità operative e la differente composizione dei gruppi di correi. La Cassazione ha confermato che la mera comunanza del tipo di illecito non è sufficiente a dimostrare una volontà antecedente unica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma è interpretata come disciplina che richiede, anche in sede di esecuzione, la prova di un disegno criminoso antecedente e unitario per riconoscere la continuazione; tale riconoscimento presuppone indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita e programmazione delle condotte).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza che afferma la necessità di verificare, anche in esecuzione, la presenza di indicatori concreti per ritenere la continuazione e che la presenza di alcuni indici non è di per sé decisiva se i reati successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.

  • Cass. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (P.)

    Principio secondo cui omogeneità delle violazioni e contiguità spazio-temporale sono solo indici e non bastano da soli a dimostrare una deliberazione unica di fondo.

  • Cass. Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015 (Bordoni)

    Affermato che la ratio della continuazione riguarda la previsione di più azioni rispondenti a finalità comuni e la necessità di una programmazione almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.

  • Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia) e Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009 (Gargiulo)

    Giurisprudenza che indica come, in caso di reati commessi a distanza temporale, si debba presumere, salvo prova contraria, che i successivi fatti non fossero progettati al momento del primo e quindi negare la continuazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una programmazione unitaria antecedente: non basta la similitudine del tipo di reato.
  • Gli indici rilevanti sono multipli e cumulativi: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, identità del modus operandi, sistematicità, abitudini di vita e prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
  • La semplice coincidenza del tipo di illecito (es. più truffe o reati fallimentari) non è di per sé significativa per la continuazione; occorrono elementi che dimostrino una decisione originaria unitaria.
  • La valutazione della continuazione in sede di esecuzione segue i medesimi criteri del giudizio di cognizione ed è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di motivazione o travisamento del fatto.
  • Se i reati sono commessi in luoghi diversi o a distanza temporale significativa, sussiste una presunzione che non fossero programmati insieme: il ricorrente deve fornire elementi concreti che la superino (comunicazioni, pianificazione documentata, identità stabile dei correi, modalità operativa sostanzialmente identica e ripetuta).

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