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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17527/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 7/10/2021 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne pronunciate a carico di Musumeci (sentenze del 3/10/2016 e 28/4/2017). Il motivo unico dedotto è la violazione degli artt. 649, comma 2, e 650 c.p.p.: sul punto era già intervenuto lo stesso Tribunale con provvedimento del 29/10/2020, divenuto definitivo e negativo al riconoscimento della continuazione; il Procuratore ha sostenuto che il principio del ne bis in idem si applica anche nella fase esecutiva e impedisce una seconda decisione sulla stessa questione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'art. 649 c.p.p. (divieto del "secondo giudizio") si applica anche nella fase esecutiva e che la decisione definitiva del 29/10/2020, che aveva già escluso la continuazione, precludeva la successiva valutazione favorevole alla continuazione contenuta nell'ordinanza del 7/10/2021. Ha precisato inoltre che l'art. 669 c.p.p. risolve conflitti fra sentenze tutte irrevocabili (indicando la sentenza più favorevole), ma non è idoneo a risolvere il conflitto fra un provvedimento definitivo e uno non definitivo, questione regolata dall'art. 649. L'annullamento è stato disposto senza pregiudizio per il diritto di difesa del condannato.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    "L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"

    Il divieto del "secondo giudizio" è principio generale applicabile anche nella fase esecutiva: una decisione definitiva sullo stesso oggetto preclude una successiva decisione contraria da parte del giudice dell'esecuzione

  • art. 669 c.p.p.

    "se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre"

    Norma destinata a risolvere conflitti fra più sentenze tutte divenute irrevocabili, imponendo l'esecuzione della sentenza più favorevole: non sostituisce il divieto di un secondo giudizio quando il conflitto è tra una decisione definitiva e una non definitiva

  • art. 650 c.p.p.

    Richiamato nel motivo del ricorso come norma collegata al divieto di nuova decisione; la sentenza lo interpreta unitamente all'art. 649 nel quadro del ne bis in idem in sede esecutiva

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata dall'istante (difesa) per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione fra condanne; nella fattispecie l'istanza difensiva ha dato luogo a decisioni sovrapposte, poi risolte dal principio di cui all'art. 649

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Predisposizione formale della requisitoria scritta presentata dal Pubblico Ministero ai fini del ricorso; citata nella parte introduttiva del procedimento

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) si applica anche nella fase esecutiva: una decisione definitiva su una questione sostanziale (es. riconoscimento della continuazione) impedisce che la stessa questione sia nuovamente decisa in senso diverso dal giudice dell'esecuzione
  • L'art. 669 c.p.p. serve a dirimere conflitti tra più sentenze tutte irrevocabili, indicando quale sentenza eseguire; non è lo strumento per risolvere il conflitto tra un provvedimento definitivo e uno non definitivo
  • Se la difesa promuove più istanze in esecuzione sullo stesso oggetto e una decisione diventa irrevocabile, quella decisione vincola e impedisce successive modifiche sul medesimo punto da parte del giudice dell'esecuzione
  • Il pubblico ministero può impugnare ordinanze del giudice dell'esecuzione e ottenere l'annullamento senza rinvio quando sia evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio e non sia necessario alcun accertamento di fatto
  • In casi analoghi è essenziale verificare l'esistenza di decisioni definitive anteriori sul medesimo oggetto prima di adottare o accogliere nuove determinazioni in sede esecutiva

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