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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37843/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della curatela fallimentare, dell'adesione della controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti. Non vi è stata quindi decisione nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing immobiliare e costi ritenuti indeducibili, specificamente costi per beni omaggio. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva annullato l'atto impositivo. In Cassazione il contribuente aveva proposto ricorso con quattro motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. Successivamente la curatela fallimentare ha depositato memoria di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con adesione dell'Avvocatura dello Stato e richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente, con adesione della controparte, legittima la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La trattazione è avvenuta secondo la disciplina richiamata per la pubblica udienza in forma semplificata/da remoto prevista dall'emergenza sanitaria.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma di conversione del d.l. n. 137/2020 richiamata per il regime processuale applicato.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi.
  • La rinuncia al ricorso produce l'interruzione della decisione sul merito e consente la compensazione delle spese ove vi sia accordo tra le parti o comunque ricorrano i presupposti ritenuti dalla Corte.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore valutazione sui motivi di impugnazione e sulla correttezza della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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