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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29982/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari con ricorso per cassazione proposto personalmente, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Ha ritenuto che la causa di inammissibilità rientrasse nell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    gli atti devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista.

  • legge n. 103 del 2017

    riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017

    La riforma ha reso necessaria la sottoscrizione del ricorso e degli altri atti da parte di un difensore iscritto all'albo speciale.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    ipotesi di inammissibilità

    La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    si può provvedere senza formalità

    La declaratoria di inammissibilità per tale ragione può essere adottata senza formalità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
  • La regola di rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, in ragione della particolare complessità tecnica del giudizio di cassazione.
  • Quando l'inammissibilità deriva dalla mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso, la Corte può rilevarla e dichiararla senza formalità, con applicazione delle conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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