Cassazione Penale, Ordinanza n. 20036/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Pescara in rito abbreviato, aveva rideterminato la pena per il reato di tentata sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, riqualificando l'originaria imputazione di appropriazione indebita. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo: la sentenza di appello, pronunciata senza la presenza delle parti all'udienza del 25 novembre 2024, era stata comunicata al difensore nello stesso giorno; la motivazione era stata depositata il 24 dicembre 2024; poiché l'imputato era presente in primo grado, il termine per proporre ricorso era di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., decorrente dal 1° gennaio 2025 e scadente il 14 febbraio 2025. Il ricorso è stato invece presentato il 18 febbraio 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine di 45 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., decorrente dal 1° gennaio 2025 e scaduto il 14 febbraio 2025; poiché l'atto è stato depositato il 18 febbraio 2025, l'impugnazione è stata proposta oltre il termine. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
In presenza di imputato presente in primo grado e di sentenza di appello comunicata al difensore, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni; il termine decorre dal momento indicato dalla Corte e, nel caso concreto, dal 1° gennaio 2025.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'imputato era presente alla deliberazione della decisione di primo grado, il termine per ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello può essere quello di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., con decorrenza secondo il regime applicabile al caso concreto.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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