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Sentenza

Sentenza del 08/07/2019 n. 2110 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONI - A mani del familiare - Presso residenza del familiare diversa da quella del destinatario dell'atto - Nullità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione per omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, ossia dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, oltre che per prescrizione del credito, carenza di motivazione e violazione dell'onere della prova. L'avviso di accertamento era stato notificato presso un indirizzo in Francia dove il contribuente non risiedeva più, poiché dal gennaio 2009 risultava residente in Lussemburgo. Inoltre, la ricevuta di ritorno recava la firma di una persona diversa dal destinatario. L'Amministrazione sosteneva invece la validità della notificazione effettuata a mani di un familiare.

La decisione

La Commissione Tributaria ha confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente e ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la notificazione effettuata a mani di un familiare è nulla quando avviene presso la residenza del familiare, diversa da quella effettiva del destinatario, perché il familiare può essere legittimo consegnatario solo se reperito in uno dei luoghi direttamente riferibili al destinatario previsti dalla legge. Poiché non risultavano validamente notificati né l'avviso di accertamento né la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento, che costituiva il primo atto effettivamente conosciuto dal contribuente, è stata ritenuta illegittima. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Le persone individuate dall'art. 139 c.p.c. acquisiscono lo status di legittimi consegnatari solo nel caso in cui siano rinvenute in quei determinati luoghi, previsti dalla legge, che sono direttamente riferibili al destinatario.

    La consegna dell'atto a un familiare non è sufficiente da sola a rendere valida la notificazione: il familiare deve essere trovato presso un luogo che la legge collega al destinatario, come la sua abitazione o residenza. Se la consegna avviene presso la residenza autonoma del familiare, diversa da quella del destinatario, la notificazione è nulla.

  • Articolo 139 del codice di procedura civile

    Le persone individuate dall'art. 139 c.p.c. acquisiscono lo status di legittimi consegnatari solo se rinvenute nei luoghi direttamente riferibili al destinatario.

    La notificazione sostitutiva a mani di un familiare presuppone sia il rapporto qualificato con il destinatario sia la presenza del consegnatario nel luogo previsto dalla disciplina delle notificazioni. Manca il requisito territoriale quando l'atto viene consegnato presso una diversa residenza del familiare.

  • Articolo 60 del DPR n. 600/1973

    La notificazione degli atti tributari deve rispettare le regole previste dalla disciplina speciale e garantire che l'atto sia portato legalmente a conoscenza del destinatario. Una notificazione eseguita a un indirizzo non corrispondente alla residenza effettiva non può validamente fondare la successiva riscossione.

  • Legge n. 890/1982

    La notificazione a mezzo posta richiede il rispetto delle modalità previste per assicurare la corretta individuazione del destinatario o del soggetto legittimato a ricevere l'atto. Una ricevuta firmata da persona diversa dal destinatario, unita all'invio presso un indirizzo errato, non dimostra una valida notificazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23578/2007

    Richiamata per affermare che la consegna a un familiare è valida solo quando il familiare viene trovato nel luogo previsto dalla legge e riferibile al destinatario; in mancanza del requisito del luogo, la notificazione è nulla.

  • Cassazione civile, sentenza n. 26931/2014

    Richiamata a conferma del principio secondo cui il luogo della notificazione costituisce un requisito essenziale e la sua mancanza determina la nullità della notificazione effettuata a un soggetto diverso dal destinatario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 7750/2011

    La presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notificazione stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto.

    La presunzione che il familiare sia convivente con il destinatario non opera quando la consegna avviene presso l'abitazione del familiare, se questa è diversa dalla residenza del destinatario.

Massime di principio

  • La consegna di un atto tributario a un familiare non rende automaticamente valida la notificazione: occorre verificare che il familiare sia stato trovato presso la residenza, il domicilio o altro luogo legalmente riferibile al destinatario.
  • Se l'atto viene notificato presso una residenza diversa da quella effettiva del destinatario, la notificazione può essere dichiarata nulla anche quando il ricevente è un familiare.
  • La pubblica amministrazione deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna, ma anche la correttezza dell'indirizzo e la legittimazione della persona che ha ricevuto l'atto.
  • Una firma sulla ricevuta di ritorno riferibile a una persona diversa dal destinatario, soprattutto se associata a un indirizzo errato, può impedire di ritenere provata la valida notificazione.
  • Se gli atti presupposti, come accertamento e cartella di pagamento, non sono stati validamente notificati, l'intimazione di pagamento fondata su di essi può essere annullata, salvo che l'Amministrazione dimostri una valida conoscenza legale degli atti o altri elementi idonei a sanare il vizio.

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