Cassazione Penale, Sentenza n. 27708/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di patteggiamento con la censura di illegale pena. Sosteneva che, essendo stata contestata una recidiva specifica infra-quinquennale (riconosciuta con precedenti passati in giudicato), il rito speciale non avrebbe dovuto essere applicato (richiamo all'art. 444, comma 1-bis c.p.p.) e che la pena inflitta (3 anni, 5 mesi, 10 giorni e 800 euro di multa) superava il limite massimo di 2 anni previsto per i casi di recidiva nel patteggiamento, configurando quindi illegalità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formulata come illegalità della pena, in realtà riguardasse l'insussistenza dei presupposti per l'accesso al rito alternativo (patteggiamento) a causa della recidiva; tale doglianza esula dallo spettro dei motivi ammessi per il ricorso ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. Inoltre la Corte ha osservato che l'illegalità della pena, nel senso definito dalla giurisprudenza di legittimità (pena illegale ab origine per specie o quantità), non era adeguatamente dimostrata o dedotta nei termini richiesti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Il comma 1-bis prevede limiti all'ammissibilità del rito e, nei casi di recidiva contestata, pone un limite massimo (2 anni) alla pena applicabile con il patteggiamento allargato.
Limita i motivi per i quali il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta: riguardano la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha ritenuto che la doglianza proposta non fosse riconducibile correttamente a questi motivi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale citata come fundamento per la trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte al giudice supremo; qui rilevante per attestare la regolarità della trasmissione degli atti nel procedimento.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 50)
Ha introdotto la previsione ora richiamata dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. che delimita i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01)
Precisa il concetto di 'pena illegale ab origine' come quella che non corrisponde, per specie o per quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie: criterio che la Corte applica per valutare se sussiste vera illegalità della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis; gli attori devono inquadrare la censura in uno di tali profili.
- L'illegalità della pena, per essere apprezzata in Cassazione, dev'essere dimostrata come 'ab origine': ossia la pena applicata deve discostarsi dalla previsione legale per specie o per quantità in modo evidente e non meramente per questioni di ammissibilità del rito.
- Le questioni sulla correttezza dell'accesso al rito del patteggiamento (es. presenza di recidiva che dovrebbe escluderlo) vanno trattate valutando se esse incidono sui profili ammessi di impugnazione; se la censura è in realtà una critica alla decisione di ammettere il rito, può risultare inammissibile in Cassazione se non rientra nei motivi tassativi previsti.
- Se si contesta che la pena supera un limite legale (es. limite dei 2 anni per taluni casi di recidiva), occorre formulare il gravame dimostrando concretamente la violazione della misura massima prevista e richiamando la giurisprudenza sulle modalità di valutazione dell'illegalità della pena.
- Il pubblico ministero deve curare la correttezza formale e sostanziale dell'impugnazione: confondere profili diversi (illegalità vs inesistenza dei presupposti del rito) può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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