Cassazione Penale, Ordinanza n. 32196/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p., censurando l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova e contestando, in particolare, il riconoscimento effettuato da un testimone, appartenente all'Arma dei Carabinieri. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i limiti propri delle censure sulla motivazione, stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere elusi deducendo la violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), poiché l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata con la nullità. Ha inoltre osservato che le doglianze relative al riconoscimento erano meramente reiterative e non prospettavano travisamenti decisivi. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato vizi e manifesta illogicità della motivazione. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, non emergendo dal provvedimento impugnato i difetti motivazionali dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Il primo motivo non poteva essere proposto mediante la deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p., non essendo tale disposizione assistita da una sanzione di nullità, e le censure sul riconoscimento testimoniale erano reiterative e prive di decisività. Il secondo motivo non evidenziava effettivi vizi o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione della sua inosservanza non può essere utilizzata per eludere i limiti delle censure sulla motivazione, poiché la disposizione non è sanzionata con la nullità.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente di dedurre l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ma non è applicabile alla pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Fissa i limiti di ammissibilità delle doglianze relative alla motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta mediante il motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché l'art. 192 c.p.p. non è una norma processuale la cui inosservanza sia sanzionata con la nullità.
- I limiti stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per le censure relative alla motivazione non possono essere elusi qualificando la contestazione della valutazione probatoria come violazione di una norma processuale.
- Le censure sul riconoscimento testimoniale sono inammissibili quando si limitano a reiterare doglianze già esaminate dai giudici di merito senza indicare un travisamento decisivo della prova.
- Il motivo fondato su asseriti vizi o manifesta illogicità della motivazione è manifestamente infondato quando tali anomalie non risultano obiettivamente dal provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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