Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su violazione di legge e carenza di motivazione: la Corte d'appello ha affermato la responsabilità penale di Bormolini per la contravvenzione dell'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) senza indicare, tra le numerose condotte elencate nell'imputazione, quali specificamente gli siano addebitate e se tali condotte siano idonee a integrare il bene giuridico tutelato dalla norma. In sostanza il ricorrente deduce che mancava l'indicazione del contributo materiale o morale alle singole azioni contestate e la verifica del periodo a cui riferire la reiterazione rilevante ai fini della contravvenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. La Cassazione ha censurato la mancanza, nella motivazione di merito, di una specificazione delle condotte attribuite a Bormolini e del relativo apporto, nonché l'assenza di un chiaro riferimento al periodo e agli episodi sui quali l'accertamento della reiterazione si fondava. Di conseguenza la pronuncia di condanna (pena di due mesi di arresto e condanne alle spese e risarcimenti comminate in appello) è stata annullata e il processo è stato aggiornato per un nuovo esame libero nell'esito ma corretto dal vizio rilevato.
Norme richiamate
Norma che sanziona la molestia o il disturbo alle persone; la Corte ha ritenuto che, in ipotesi, la reiterazione di condotte fastidiose possa integrare la contravvenzione anche senza il requisito di petulanza, purché sia dimostrata la continuità e l'idoneità a molestare le persone offese. Tuttavia la sua applicazione richiede che il giudice indichi le specifiche condotte e il contributo del singolo imputato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; richiamata per la procedura seguita nella trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione penale deve indicare con precisione, quando l'imputazione contiene molteplici fatti, quali specifici episodi o condotte siano ritenuti provati e costituiscano la base della condanna: la mancata specificazione determina vizio di motivazione e annullamento.
- In presenza di più episodi distribuiti nel tempo la reiterazione come elemento costitutivo della contravvenzione richiede che il giudice individui il periodo o gli episodi coessenziali che comprovano l'abitualità o la continuità delle molestie.
- La responsabilità di più coautori richiede l'indicazione del contributo materiale o morale di ciascuno: non è sufficiente l'enunciazione generale di partecipazione alla condotta collettiva.
- Le prove materiali (es. registrazioni di videosorveglianza) sono utili ma non esentano il giudice dall'onere di collegare chiaramente quelle immagini alle singole imputazioni e ai singoli imputati nella motivazione.
- Se il giudice di merito muta il giudizio rispetto al giudice di primo grado (ad es. da assoluzione a condanna), deve fornire argomentazione specifica sui fatti che giustificano la diversa valutazione, altrimenti la decisione è vulnerabile in cassazione.
- La Cassazione, quando riscontra carenze di motivazione, annulla e rinvia per nuovo giudizio senza decidere nel merito, lasciando alla corte di rinvio il compito di esaminare nuovamente i fatti con adeguata specificazione.
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