Ordinanza n. 585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro gli esiti di una procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 411 del 12 gennaio 2026, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia. La controversia riguarda una procedura concorsuale dalla quale erano risultati candidati vincitori, destinati ad attività lavorativa nell’ambito di programmi finanziati dall’Unione europea. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi d’appello, ma evidenzia che la materia implica questioni complesse relative alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione del giudice.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. Il fumus boni iuris è stato ritenuto meritevole di approfondimento, in ragione della complessità della controversia e delle questioni concernenti la graduazione dei motivi e i limiti della cognizione giurisdizionale; tali profili saranno esaminati nella decisione definitiva. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, alla luce dei rischi prospettati per la continuità dei programmi finanziati dall’Unione europea. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente la soluzione interinale diretta ad assicurare la continuità dell’attività lavorativa dei candidati vincitori e a conservare, fino alla sentenza definitiva, l’assetto risultante dalla procedura concorsuale. La causa è stata rinviata a pubblica udienza, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e consente, ricorrendone i presupposti, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la complessità delle questioni relative alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione del giudice può integrare un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, quando il loro esame richieda un approfondimento incompatibile con la fase interinale.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nei rischi di interruzione o compromissione della continuità di programmi finanziati dall’Unione europea e delle attività lavorative connesse.
- Nel bilanciamento cautelare, può essere ritenuta prevalente la conservazione temporanea dell’assetto definito all’esito di una procedura concorsuale, assicurando nelle more la continuità lavorativa dei candidati vincitori, fino alla decisione definitiva sull’appello.
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