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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12618/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva respinto l'opposizione al verbale di accertamento per contributi per complessivi euro 49.480,00. Questioni principali: (i) validità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva senza conferma in giudizio; (ii) utilizzazione del "contratto leader" (CCNL leader) come parametro retributivo per il calcolo del minimale contributivo e, contestualmente, per la determinazione dell'inquadramento e delle posizioni professionali dei lavoratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato come probatorie, nonostante la mancata escussione in giudizio, le dichiarazioni univoche e circostanziate rese dai lavoratori in sede ispettiva; ha ribadito il principio secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale e l'origine delle dichiarazioni raccolte, mentre le altre circostanze sono valutabili liberamente dal giudice. Sulla questione del "contratto leader", la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del CCNL leader quale parametro per determinare la retribuzione parametro ai fini del minimale contributivo e, conseguentemente, per il calcolo del debito contributivo in relazione agli inquadramenti ritenuti superiori. Le contestazioni della ricorrente sono state considerate in gran parte censure del merito non sindacabili in questa sede. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e indicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Rinvio alla regola generale sulla prova e sull'onere della prova; utilizzata nella contestazione dal ricorrente ma la Corte non ha rilevato violazioni nell'applicazione.

  • art. 2700 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina della prova testimoniale; richiamata dalla ricorrente nella censura sull'uso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatto decisivo). La Corte osserva i limiti del sindacato di merito, rilevando che molte censure erano contestazioni di fatto non ammissibili ai sensi dell'art. 360 n.5.

  • art. 1 D.L. n. 338/1989 conv. L. n. 389/1989

    Stabilisce che, ai fini della verifica del versamento dei contributi nella misura del minimale contributivo, la retribuzione parametro è costituita dall'ammontare complessivo delle voci retributive indicate nel cd. contratto leader (al netto delle voci esentate). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento se dovuto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori possono avere efficacia probatoria anche se i lavoratori non vengono escussi in giudizio, quando siano univoche e circostanziate; in tali casi il giudice può ritenere superflua la loro escussione.
  • I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e dell'origine delle dichiarazioni raccolte; le altre circostanze riportate nel verbale sono soggette a libera valutazione del giudice e possono risultare sufficienti se corroborate o se il loro contenuto è specifico.
  • Le valutazioni di merito (es. giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni, scelta delle risultanze probatorie ritenute più convincenti, accertamento di mansioni superiori) sono in linea di massima insindacabili in cassazione se la censura non dimostra errori di diritto o l'omesso esame di un fatto singolarmente decisivo.
  • Ai fini del calcolo del minimale contributivo si deve fare riferimento al "contratto leader" per determinare la retribuzione parametro (salvo prova contraria adeguata e specifica sulla diversa fonte collettiva applicabile); la contestazione dell'utilizzo del contratto leader richiede produzione chiara e completa della fonte collettiva alternativa e delle circostanze che ne giustifichino l'applicazione.
  • Per contestare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni raccolte in verbale, la procedura idonea è la querela di falso; altrimenti spetta al datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare contraddizioni o elementi che inficino l'attendibilità delle dichiarazioni.
  • In sede di impugnazione, le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o a rimpiattare alternative ricostruzioni fattuali senza individuare errori giuridici o omissioni decisive non sono ammissibili in cassazione.

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