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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12453/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il suo appello contro la pronuncia del Tribunale di Sondrio che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dallo stesso Bonetti contro un documento a sua firma prodotto dall'INPS. Il profilo centrale è se nelle controversie caratterizzate dalla querela di falso, per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (art. 221 c.p.c. e art. 70 c.p.c.), sia consentito al giudice d'appello dichiarare l'inammissibilità dell'appello con ordinanza prognostica ex art. 348-bis, comma 2 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo illegittima l'ordinanza di inammissibilità. Ha ricordato che le cause in cui è proposta la querela di falso rientrano fra quelle per cui l'intervento del P.M. è obbligatorio e che, per tale ragione, l'art. 348-bis, comma 2, lett. a) esclude la possibilità di definire l'appello con ordinanza di inammissibilità sulla base di una valutazione prognostica. La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in modalità restitutoria (senza vincolo di diversa composizione). Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte d'appello dovrà riesaminare la questione e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.c.

    Indica le materie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero; le controversie con querela di falso rientrano in tali materie e pertanto non sono suscettibili di essere decise con l'ordinanza prognostica di inammissibilità ex art. 348-bis quando occorre un accertamento pieno.

  • art. 221 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di cui al comma 3; la presenza di tale obbligo qualifica la controversia come tale da richiedere un giudizio di merito pieno e non un semplice giudizio prognostico in sede d'appello.

  • art. 348-bis c.p.c.

    comma 2, lett. a) e lett. b)

    Prevede la possibilità per la Corte d'appello di dichiarare inammissibile l'appello quando non abbia ragionevole probabilità di essere accolto, ma il comma 2 esclude l'applicazione di tale pronuncia per le cause indicate nell'art. 70 c.p.c. e per alcuni altri casi (es. art. 702-quater), al fine di garantire un giudizio pieno in particolari materie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Norma collegata al procedimento per la definizione dell'appello con ordinanza d'inammissibilità; impiegata insieme all'art. 348-bis nella valutazione sulla procedibilità dell'ordinanza prognostica.

  • art. 111 Cost.

    Riferimenti costituzionali richiamati in relazione al diritto a un giusto processo e al contraddittorio; utilizzati per contestare la mancanza di motivazione e la modalità di definizione dell'appello con provvedimento sommario nelle materie di rilievo costituzionale.

  • art. 383 c.p.c.

    Disposizione invocata per il rinvio in caso di annullamento della decisione impugnata; qui la cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello senza vincolo di diversa composizione (rinvio restitutorio).

  • art. 226 c.p.c.

    Norma richiamata nelle doglianze subordinate relative alla querela di falso e alle spese, ma non decisa dalla Corte di Cassazione essendo assorbita dal provvedimento di annullamento.

Massime di principio

  • Quando in una causa è proposta una querela di falso (anche in via principale o incidentale) e tale querela impone l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (art. 221 c.p.c. in relazione all'art. 70 c.p.c.), il giudice d'appello non può definire l'appello con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis basata su una valutazione prognostica della fondatezza dell'impugnazione.
  • La previsione di art. 348-bis, comma 2, lett. a) mira a garantire che materie di particolare delicatezza o di interesse indisponibile ricevano un accertamento pieno in giudizio, perciò la mera mancanza di "ragionevole probabilità" non è sufficiente a chiudere l'appello in tali casi.
  • La semplice informazione al Pubblico Ministero dell'esistenza del giudizio (ad es. con l'invio degli atti) può essere sufficiente ai fini della regolarità dell'intervento ministeriale; tuttavia, la questione centrale per l'inapplicabilità dell'ordinanza prognostica è la natura della controversia (obbligo di intervento del P.M.), non la mera presenza fisica o la formulazione di conclusioni del P.M. in udienza.
  • Se la querela di falso è formalmente nulla o manca dell'indicazione degli elementi che ne giustificano l'esame, il regime che consente l'adozione dell'ordinanza di inammissibilità può trovare applicazione; viceversa, se la querela è validamente proposta con indicazione delle prove, il rimedio dell'ordinanza ex art. 348-bis non è utilizzabile.
  • In caso di annullamento per error in procedendo di un'ordinanza di inammissibilità, la Cassazione può disporre il rinvio restitutorio alla Corte d'appello (senza vincolo di diversa composizione) perché la questione sia trattata secondo il corretto rito e con un accertamento pieno.

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