Cassazione Civile, Sentenza n. 12617/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la regolarizzazione contributiva e la riliquidazione del trattamento pensionistico in conseguenza del riconoscimento giudiziale, divenuto definitivo, di un inquadramento superiore e delle relative maggiori retribuzioni (livello sesto, operaio qualificato). Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando Amat al versamento dei contributi e l'INPS alla riliquidazione; la Corte d'appello ha riformato ritenendo il credito contributivo prescritto perché la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335 non era stata presentata nel quinquennio dalla scadenza del versamento dei contributi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che un ricorso gerarchico inoltrato nel 1998 avrebbe interrotto la prescrizione e che l'attesa del giudicato sul superiore inquadramento avrebbe reso impossibile agire (richiamando l'art. 2935 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'omesso esame del presunto ricorso gerarchico perché non adeguatamente documentato e non provata la ricezione entro il termine utile; ha ritenuto infondato il motivo che invocava l'art. 2935 c.c., affermando che l'obbligazione contributiva nasce ex lege con il rapporto di lavoro e che l'attesa del riconoscimento giudiziale è una scelta del lavoratore che non integra impossibilità di agire; ha altresì respinto il motivo sulle spese, confermando il potere discrezionale del giudice di merito. Ha quindi confermato l'esito di soccombenza a carico del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidando compensi a favore di AMAT e INPS e rilevando l'obbligo del ricorrente al versamento dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995
La previsione di denuncia/istanza all'INPS rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione purché la stessa sia effettivamente presentata e documentata entro i termini; la mera affermazione di avere "indirizzato" un atto non vale senza prova della ricezione nel periodo utile.
Applicabile solo quando l'impossibilità di esercitare il diritto derivi da causa a cui il titolare non possa far fronte (impossibilità legale); non si estende alle mere scelte difensive o all'attesa volontaria dell'esito giudiziale, che non sospendono la prescrizione.
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
Regolano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato l'ammissibilità dei ricorsi per violazione di legge e per omesso esame di punto decisivo, dichiarando inammissibile il motivo ex n. 5 per carenza probatoria e decidendo sui profili di merito ex n. 3 nei limiti del fatto accertato.
art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il giudice di merito ha discrezionalità nel disporre la compensazione parziale o totale delle spese; la Corte di Cassazione controlla che le spese non siano poste a carico del vittorioso ma non sostituisce il libero apprezzamento del giudice di merito sulle condizioni di compensazione.
Richiamato come possibile titolo per la richiesta di risarcimento (domanda alternativa dal ricorrente), ma non determinante nella decisione di cassazione sul profilo della prescrizione contributiva.
Richiamato come parametro per la richiesta alternativa di versamento della riserva matematica; non incide sul principio espresso in materia di prescrizione contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Citato dalla Corte per dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- L'obbligazione contributiva nasce ex lege con il rapporto di lavoro: la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla sentenza che accerta un diverso inquadramento.
- L'art. 2935 c.c. non sospende la prescrizione per il solo fatto che il lavoratore abbia scelto di ottenere prima il riconoscimento giudiziale della maggiore retribuzione; la situazione deve consistere in una impossibilità oggettiva e non in una mera scelta difensiva.
- Per interrompere o sospendere la prescrizione con atti amministrativi (es. denuncia/istanza all'INPS) è necessario provare la reale ricezione dell'atto entro il termine previsto; la sola indicazione di aver "indirizzato" un atto non è sufficiente.
- In sede di appello la regolazione delle spese deve tener conto dell'esito complessivo della lite; la Cassazione esercita un sindacato limitato sulla discrezionalità del giudice di merito in materia di compensazione delle spese.
- In situazioni analoghe è consigliabile proporre congiuntamente le domande retributive e contributive o documentare tempestivamente ogni istanza amministrativa (con ricevute/riscontri) per evitare il rischio di prescrizione.
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