Ordinanza n. 1168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che concerneva un'ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno proposto appello, previa istanza cautelare, contro la sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso la controversia relativa all'ordinanza di sgombero dell'immobile confiscato. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di merito dell'appello né specifiche censure contro la sentenza o contro l'ordinanza di sgombero. Prima della camera di consiglio, gli appellanti hanno depositato un atto di rinuncia alla domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ritenendo che non residuasse alcuna istanza cautelare da esaminare. Non ha quindi valutato il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi di merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificate ragioni. La pronuncia contiene inoltre un ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi degli appellanti.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la trattazione dell'istanza cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare gli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Quando l'appellante rinuncia alla domanda cautelare prima della camera di consiglio, il giudice d'appello deve prendere atto della rinuncia e non procede all'esame del fumus boni iuris, del periculum in mora o dei motivi di merito dell'impugnazione.
- La rinuncia alla sola istanza cautelare non determina, secondo quanto emerge dalla pronuncia, la rinuncia all'appello nel merito, che resta distinto dalla fase cautelare.
- In presenza di una rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate ove il collegio ravvisi giustificate ragioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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