Ordinanza n. 1424/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui conferma l'esclusione dei ricorrenti per mancata presentazione della DSU ai fini ISEE
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva, il verbale della commissione e gli atti di rigetto delle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria, nonché, in via derivata, le clausole del bando che qualificavano il modello ISEE corredato dalla DSU come documento indispensabile, a pena di inammissibilità della domanda. Nel corso del giudizio è emerso un problema relativo alla notificazione del ricorso a una controinteressata correttamente individuata e non costituita. I ricorrenti hanno sostenuto che la notificazione eseguita dall'avvocato in proprio a mezzo posta si fosse perfezionata per compiuta giacenza sulla base della relata, dell'avviso di ricevimento del plico principale e della restituzione del plico non ritirato, senza necessità di produrre la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La decisione
Il TAR ha ritenuto invalida la notificazione alla controinteressata. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 14 della l. 890/1982, ritenuto speciale e riferito alla notificazione diretta degli atti tributari da parte degli uffici finanziari. La notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 53/1994 è invece soggetta, per quanto non previsto, alla disciplina della l. 890/1982, inclusa quella relativa alla mancata consegna del plico. In caso di assenza o irreperibilità del destinatario, il perfezionamento per compiuta giacenza richiede la spedizione della CAD e la prova del perfezionamento può essere fornita esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD; non è sufficiente la prova della sua mera spedizione. Poiché i ricorrenti avevano prodotto soltanto l'avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, con attestazione della spedizione della CAD, ma non l'avviso di ricevimento della CAD, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti della controinteressata ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 49 c.p.a. Ha assegnato venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per effettuare la notificazione e dieci giorni per depositare la ricevuta attestante il perfezionamento della notifica. La trattazione della domanda cautelare e della richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri controinteressati è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026; il merito della contestazione sull'esclusione dalla graduatoria non è stato deciso.
Norme richiamate
per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione in proprio dell'avvocato a mezzo posta, per quanto non disciplinato dalla legge speciale, è soggetta alle regole della notificazione degli atti giudiziari previste dalla l. 890/1982.
In caso di mancata consegna per assenza o irreperibilità del destinatario, impone il deposito del plico presso l'ufficio postale e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito; il perfezionamento per compiuta giacenza decorre dalla spedizione della CAD e deve essere provato mediante il relativo avviso di ricevimento.
È disposizione speciale relativa alla notificazione diretta degli atti tributari da parte degli uffici finanziari e non è applicabile analogicamente o estensivamente alla notificazione degli atti giudiziari eseguita dall'avvocato in proprio.
In caso di mancata comparizione della parte intimata, il giudice amministrativo deve disporre, in via generale, la rinnovazione delle notifiche nulle, salvo il caso di inesistenza della notificazione.
La nullità della notificazione del ricorso a un controinteressato correttamente individuato comporta la rinnovazione della notificazione e il differimento della trattazione.
Cass. civ., Sez. Unite, 15 aprile 2021, n. 10012
qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d. CAD, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima
La prova del perfezionamento della notificazione postale per compiuta giacenza richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, non bastando la prova della sua spedizione.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 53/1994 non è assimilabile al semplice uso del servizio postale ordinario: il difensore esercita una funzione qualificata ed è soggetto alle regole della notificazione degli atti giudiziari previste dalla l. 890/1982, per quanto compatibili.
- Quando il plico contenente l'atto giudiziario non viene consegnato al destinatario per assenza, irreperibilità o altra causa prevista dalla disciplina postale, il perfezionamento per compiuta giacenza richiede l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
- La prova del perfezionamento della notificazione postale per compiuta giacenza deve essere fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD; la sola attestazione o prova della spedizione della CAD non è sufficiente.
- Se la notificazione del ricorso a un controinteressato correttamente individuato è nulla e il controinteressato non si è costituito, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione, salvo che la notificazione sia inesistente, assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione della causa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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