Cassazione Penale, Sentenza n. 47742/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sepe impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Contestava la qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" sostenendo che mancava l'intenzione di apportare vantaggio alla compagine associativa (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8545/2020) e che la condotta (una prova di sparo in strada mirata a non colpire persone) non era idonea a dimostrare capacità intimidatoria di un clan. Lamentava inoltre l'irragionevole temporalità (misura a oltre cinque anni dai fatti) e l'assenza di valutazione della personalità dell'indagato nella motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla qualificazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. Ha dichiarato che la motivazione del Tribunale del riesame non dimostra che gli agenti avessero l'intenzione di dimostrare la capacità di fuoco di un gruppo organizzato o perseguire scopi intimidatori collegati al clan Moccia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante richiede modalità esecutive idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice mafiosa o a creare condizione di assoggettamento. Non essendo emersi elementi tali, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio sull'aggravante (con conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante per l'uso del metodo mafioso)
La Corte richiama che l'aggravante si configura quando le modalità esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso o a creare nella vittima uno stato di assoggettamento, anche se l'intimidazione non è direttamente rivolta a soggetti specifici
Pronuncia Sezioni Unite n. 8545 del 2020
Sezioni Unite n. 8545/2020
Necessità dell'intenzione di apportare vantaggio alla compagine associativa per configurare talune forme di aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte territoriale deve valutare il nesso tra condotta e vantaggio per il sodalizio
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis)
Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637
L'aggravante si configura anche quando le modalità esecutive sono concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice mafiosa, anche se non direttamente indirizzate ai soggetti passivi
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò)
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027
L'aggravante è configurabile quando l'azione evocando la contiguità ad una organizzazione mafiosa sia funzionale a creare nella vittima condizione di assoggettamento come riflesso del pericolo derivante dal gruppo criminale
art. 30 (competenza per il rinvio)
Indicazione della competenza del Tribunale del riesame di Napoli per il giudizio di rinvio
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante "metodo mafioso" non basta la pericolosità oggettiva della condotta: occorre che le modalità esecutive siano in concreto idonee a evocare la forza intimidatoria di un'organizzazione mafiosa o a favorire il suo vantaggio.
- Una condotta di "prova di sparo" in luogo pubblico, se accompagnata dall'intento di evitare di colpire passanti e priva di elementi che colleghino l'atto a una dimostrazione di potere del clan, rischia di non integrare l'aggravante mafiosa.
- Il giudice deve motivare espressamente il nesso tra condotta e finalità di agevolare il sodalizio (o di intimidire), richiamando elementi fattuali che dimostrino l'evocazione del potere criminale dell'organizzazione.
- Se la qualificazione aggravante viene annullata, le esigenze cautelari vanno riconsiderate tenendo conto della personalità dell'indagato, del tempo intercorso dai fatti e della effettiva pericolosità concreta, non solo della gravità astratta del fatto.
- La mera richiamata appartenenza o contiguità a un clan non sostituisce la necessità di prove circa l'intento intimidatorio o il collegamento funzionale della condotta al vantaggio dell'associazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →