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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47742/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sepe impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Contestava la qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" sostenendo che mancava l'intenzione di apportare vantaggio alla compagine associativa (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8545/2020) e che la condotta (una prova di sparo in strada mirata a non colpire persone) non era idonea a dimostrare capacità intimidatoria di un clan. Lamentava inoltre l'irragionevole temporalità (misura a oltre cinque anni dai fatti) e l'assenza di valutazione della personalità dell'indagato nella motivazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla qualificazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. Ha dichiarato che la motivazione del Tribunale del riesame non dimostra che gli agenti avessero l'intenzione di dimostrare la capacità di fuoco di un gruppo organizzato o perseguire scopi intimidatori collegati al clan Moccia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante richiede modalità esecutive idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice mafiosa o a creare condizione di assoggettamento. Non essendo emersi elementi tali, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio sull'aggravante (con conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante per l'uso del metodo mafioso)

    La Corte richiama che l'aggravante si configura quando le modalità esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso o a creare nella vittima uno stato di assoggettamento, anche se l'intimidazione non è direttamente rivolta a soggetti specifici

  • Pronuncia Sezioni Unite n. 8545 del 2020

    Sezioni Unite n. 8545/2020

    Necessità dell'intenzione di apportare vantaggio alla compagine associativa per configurare talune forme di aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte territoriale deve valutare il nesso tra condotta e vantaggio per il sodalizio

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis)

    Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637

    L'aggravante si configura anche quando le modalità esecutive sono concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice mafiosa, anche se non direttamente indirizzate ai soggetti passivi

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò)

    Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027

    L'aggravante è configurabile quando l'azione evocando la contiguità ad una organizzazione mafiosa sia funzionale a creare nella vittima condizione di assoggettamento come riflesso del pericolo derivante dal gruppo criminale

  • art. 30 (competenza per il rinvio)

    Indicazione della competenza del Tribunale del riesame di Napoli per il giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante "metodo mafioso" non basta la pericolosità oggettiva della condotta: occorre che le modalità esecutive siano in concreto idonee a evocare la forza intimidatoria di un'organizzazione mafiosa o a favorire il suo vantaggio.
  • Una condotta di "prova di sparo" in luogo pubblico, se accompagnata dall'intento di evitare di colpire passanti e priva di elementi che colleghino l'atto a una dimostrazione di potere del clan, rischia di non integrare l'aggravante mafiosa.
  • Il giudice deve motivare espressamente il nesso tra condotta e finalità di agevolare il sodalizio (o di intimidire), richiamando elementi fattuali che dimostrino l'evocazione del potere criminale dell'organizzazione.
  • Se la qualificazione aggravante viene annullata, le esigenze cautelari vanno riconsiderate tenendo conto della personalità dell'indagato, del tempo intercorso dai fatti e della effettiva pericolosità concreta, non solo della gravità astratta del fatto.
  • La mera richiamata appartenenza o contiguità a un clan non sostituisce la necessità di prove circa l'intento intimidatorio o il collegamento funzionale della condotta al vantaggio dell'associazione.

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