Cassazione Penale, Sentenza n. 6704/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalla Profiti contro due giudici del Tribunale di Vibo Valentia nel processo "Rinascita-Scott". La difesa deduceva nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 38 e 41 (poi richiamati anche artt. 37 e 38) cod. proc. pen., contestando che il dies a quo per il termine di tre giorni dovesse decorrere solo dal momento in cui la causa di ricusazione fosse effettivamente nota alla ricorrente (e non meramente conoscibile), individuando tale momento nel deposito delle motivazioni della sentenza del procedimento "Nemea" del 5 marzo 2021
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestamente infondato. Ha confermato il giudizio di intempestività della dichiarazione di ricusazione (pur rilevando che il dies a quo poteva essere individuato in momento diverso rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d'appello), ritenendo che la partecipazione dei medesimi magistrati al processo "Nemea" fosse divenuta conoscibile alla ricorrente almeno al momento della dichiarazione di ricusazione del coimputato Accorinti; ha inoltre escluso che la sentenza "Nemea" implichi automaticamente pregiudizio sulla posizione della Profiti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di 1.500,00 euro alla cassa delle ammende
Norme richiamate
Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento oppure, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza della causa; se la causa emerge in udienza, la dichiarazione va presentata prima della chiusura dell'udienza
Norme connesse alla disciplina della ricusazione e delle astensioni; richiamata nel ragionamento del giudice in relazione alla procedura di ricusazione
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa (vizi di motivazione e violazioni processuali), utilizzate dalla difesa per dedurre la nullità dell'ordinanza impugnata
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento, applicata alla ricorrente
Circ. dl. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020 art. 23, comma 8
Prevede la disciplina della trattazione scritta in Cassazione; il giudizio si è svolto a trattazione scritta secondo questa norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 1996
Richiamata dalla difesa ma limitata dal giudice: la pronuncia trova applicazione solo quando in un precedente processo il giudice ha valutato espressamente la responsabilità penale dell'attuale imputato; non è automatica nelle ipotesi di reati a concorso necessario
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata dal giudice in relazione alla valutazione sulla mancata colpa nella proposizione del ricorso e alla determinazione equitativa della sanzione alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione va proposta tempestivamente: entro le questioni preliminari o, se la causa nasce dopo, entro tre giorni dalla effettiva conoscenza, non dalla mera conoscibilità
- Il dies a quo decorre dal momento in cui la causa di ricusazione è effettivamente nota alla parte; l'onere di provare la tempestività spetta a chi propone la ricusazione
- La mera partecipazione del giudice a un diverso processo non costituisce automaticamente causa di ricusazione per altri imputati, salvo che nel precedente procedimento sia stata valutata anche la responsabilità penale dell'attuale ricorrente
- Per la Cassazione i motivi devono essere specifici: censure generiche o senza puntuale allegazione di fatti riferiti ai requisiti di ammissibilità sono inammissibili
- In caso di ricorso infondato o aspecifico la parte può essere condannata al pagamento delle spese e, in via equitativa, a una somma alla cassa delle ammende
- Se si vuole far valere la ricusazione sulla base di atti processuali di terzi (es. ricusazione di altro imputato), è opportuno documentare con precisione date, modalità di deposito e conoscenza effettiva da parte dell'interessato
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