Ordinanza n. 603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro la nuova pianificazione delle sedi farmaceutiche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della sede urbana n. 3, situata nel centro cittadino, ha appellato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. La contestazione riguardava la nuova configurazione territoriale delle zone farmaceutiche, risultante dalla deliberazione della Giunta comunale del 22 dicembre 2022, con particolare riferimento al possibile ridimensionamento o pregiudizio della zona assegnata all’appellante e alla diversa ubicazione della zona n. 7. Il TAR aveva ritenuto carente un interesse concreto dell’originario ricorrente, rilevando che egli non aveva provato in che modo la propria zona fosse stata effettivamente ridimensionata o danneggiata. In appello, l’interessato non ha assolto il medesimo onere probatorio e non ha dimostrato neppure la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto corretta la statuizione del TAR sulla carenza di un concreto interesse dell’appellante. La diversa configurazione delle altre zone farmaceutiche può incidere, al più, su interessi di mero fatto del titolare della sede n. 3. Quanto alla zona n. 7, la relativa contestazione potrebbe essere proposta dai partecipanti al concorso o da soggetti che dimostrino che avrebbero avuto interesse a partecipare qualora la nuova configurazione fosse stata prevista anteriormente; non è invece ravvisabile un interesse personale dell’appellante. È stata inoltre esclusa la sussistenza del periculum in mora, poiché non è stato allegato un danno effettivamente grave e irreparabile. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, verificando in particolare la plausibilità della posizione azionata e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Il titolare di una sede farmaceutica può contestare la pianificazione territoriale delle sedi solo se dimostra un interesse personale, concreto e attuale, collegato a un effettivo ridimensionamento o pregiudizio della propria zona; la mera diversa configurazione delle altre zone integra, di regola, un interesse di mero fatto.
- La contestazione della localizzazione di una nuova sede farmaceutica spetta, in relazione all’interesse concretamente leso, ai partecipanti al concorso o ai soggetti che dimostrino che avrebbero avuto interesse a partecipare ove la configurazione della zona fosse stata stabilita anteriormente; non basta la titolarità di un’altra sede non direttamente incisa.
- Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado richiede anche l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio effettivamente grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza durante il giudizio.
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