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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46767/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida del provvedimento questorile che imponeva l'obbligo di presentazione presso la Questura per cinque anni in occasione delle partite del Napoli, deducendo la violazione del termine minimo a difesa di 48 ore previsto dall'art. 6, L. n. 401/1989: il provvedimento è stato notificato il 03/04/2024 alle ore 19:00, mentre la convalida del G.I.P. è stata emessa e depositata il 05/04/2024 alle ore 13:35, ossia prima del decorso delle 48 ore, inibendo così la possibilità di esercitare effettivamente il diritto di difesa attraverso memorie e deduzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la convalida disposta prima del decorso delle 48 ore integri una nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 29/03/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura, disponendo che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore. È stata espressamente preservata l'intangibilità della parte amministrativa relativa al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni.

Norme richiamate

  • art. 6, L. n. 401/1989

    Riconosciuto come fonte che stabilisce il diritto dell'interessato ad un termine minimo a difesa (interpretato dalla giurisprudenza della Corte come 48 ore) per esaminare gli atti e presentare memorie prima della convalida del provvedimento amministrativo di polizia.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'inosservanza del termine di 48 ore determini una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma, con conseguente annullamento senza rinvio della convalida emessa prima del decorso del termine.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 4441/2005; Sez. 3, n. 6440/2016; Sez. 3, n. 15089/2016; Sez. 3, n. 12665/2018; Sez. 3, n. 15973/2020; Sez. 3, n. 20366/2020)

    Richiamate come orientamento consolidato secondo cui il termine di 48 ore per la convalida è inderogabile e la sua violazione inibisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa; la convalida anteriore al termine è causa di nullità generale e l'annullamento comporta la perdita di efficacia della sola misura relativa all'obbligo di presentazione.

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento questorile che impone obblighi punitivi o di prevenzione ha diritto ad un termine minimo per esercitare il contraddittorio: la giurisprudenza di legittimità individua tale termine nelle 48 ore successive alla notificazione.
  • La convalida giudiziale del provvedimento di polizia non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notificazione; se ciò avviene, la convalida è affetta da nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.
  • L'annullamento pronunziato per tale nullità è senza rinvio e produce la perdita di efficacia della misura questorile impugnata nella parte che riguarda l'obbligo di presentazione; restano invece impregiudicate le misure di natura puramente amministrativa (es. divieto di accesso a impianti/manifestazioni), salvo diverso accertamento.
  • In situazioni analoghe il difensore deve puntare a dimostrare la violazione del termine delle 48 ore e chiedere l'annullamento senza rinvio; il pubblico ministero può chiedere la convalida, ma anche la richiesta non legittima la convalida anticipata se non decorrono le 48 ore.
  • È prassi consigliabile che la cancelleria e l'autorità emittente verifichino il rispetto dei termini procedurali prima di disporre o depositare convalide per evitare la nullità e la conseguente inefficacia della misura imposta.

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